INPS: tasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps

 

L'INPS, con la circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, comunica che, in attuazione a quanto previsto dalla circolare n. 117 del 2011, è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro (circolari n. 60/2010 e n. 119/2010), di consultare gli attestati di malattia attraverso il:  

 

Sistema di invio dell’attestato con PEC.

La richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps tra quelle con le quali le Aziende rappresentate dall’intermediario si rapportano contributivamente. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio. 

Sistema di accesso con PIN.

Le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, sono disponibili mediante accesso con PIN al portale INPS www.inps.it - servizi on-line. 

 

I sistemi appena descritti sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato l’esistenza di tale delega all’Istituto nelle modalità indicate con la circolare n. 28/2011. Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle circolari n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro.    

I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC debbono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione. .

fonte Inps


La circolare n. 23/2012  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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