Turismo: accordo sulle assunzioni stagionali e sulla proroga dei contratti a tempo determinato

 

Il 12 giugno 2008, Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto un avviso comune concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

L'accordo detta una disciplina innovativa in relazione alle assunzioni stagionali effettuate in seno alle aziende attive durante tutto il corso dell'anno; infatti, l'avviso comune stabilisce che il limite non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.
Di particolare rilevanza è il contenuto dell'articolo 78, concernente le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Alle fattispecie individuate dal contratto si aggiungono, ovviamente, le attività stagionali in senso stretto, che il decreto n. 1525 del 1963 identifica in quelle svolte dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi.

Inoltre, l'accordo disciplina la durata dell'ulteriore contratto a termine che la legge affida alla contrattazione collettiva in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, che può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi. La durata di tale ulteriore contratto non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

Infine, l'accordo conferma che i lavoratori stagionali di cui all'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 hanno diritto di precedenza nella riassunzione, così come a suo tempo previsto dall'articolo 81 dello stesso CCNL.
Inoltre, poiché la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto un nuovo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, che interessa anche i lavoratori assunti con contratto a termine non stagionale (ad esempio, le assunzioni per sostituzione di personale assente), le parti hanno ritenuto opportuno precisare che, qualora l'azienda debba effettuare un'assunzione a tempo indeterminato, in presenza di una pluralità di candidature, terrà prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori stagionali.
Per tal via, si offre una risposta all'esigenza del lavoratore che aspira a stabilizzare la propria posizione e, nel contempo, si persegue l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio di professionalità dell'azienda, conservando e valorizzando l'esperienza e la competenza maturate da tali lavoratori e la loro conoscenza dell'azienda e della clientela, in coerenza con le prassi abitualmente realizzate.
La formulazione adottata (''terranno prioritariamente conto''), pur non configurando un diritto incondizionato in capo al singolo lavoratore e confermando che l'azienda ha facoltà di scelta tra coloro che hanno manifestato la volontà di essere riassunti, definisce un indirizzo programmatico con il quale le parti si sono orientate a privilegiare le richieste presentate dai lavoratori stagionali.

La stipula del periodo "extra" dovrà avvenire presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Le disposizioni dell'accordo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

 

 

 

 L'Avviso comune

 

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