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INPS: congedi parentali per le adozioni

L'Inps con circolare n. 33 del 17 febbraio 2004, modificando parzialmente la circolare n. 8/03 (paragrafo 7), fornisce alcuni chiarimenti circa il godimento del congedo parentale (con corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione) in caso di adozione o di affidamento per 6 mesi tra i due genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali, fino a quando il bambino compie 6 anni.

Per i periodi eccedenti i 6 mesi (fino a 11 mesi), l'indennità scatta in relazione al reddito. Nella stessa circolare sono trattate altre situazioni particolari relative sia ai bambini adottati o affidati di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, sia ai bambini tra i 6 e i 12 anni.

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