INAIL: rendita agli orfani di un genitore naturale

 

L'INAIL, con circolare n. 24 del 13 maggio 2009, in base al disposto dell'art. 136 della Costituzione, a partire dal 2 aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 85, 1° comma, numero 2), “nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale”, agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto a seguito di evento assicurato, deve essere riconosciuta una rendita ai superstiti nella misura del 40%.
Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità si producono, oltre che sulle fattispecie che si sono verificate a partire dalla predetta data, anche per quelle sorte precedentemente, da considerarsi giuridicamente esistenti al 2 aprile 2009, e cioè alle fattispecie in corso di istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio naturale.
Pertanto, nei casi di orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili di genitore deceduto per evento tutelato, titolari di rendita del venti per cento, la misura della rendita stessa va elevata al 40%.
Tale aumento dovrà riguardare anche i ratei di rendita già erogati nei limiti del quinquennio antecedente al rateo di rendita di aprile 2009.

 


La circolare n. 24/09  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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