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INPS: disoccupazione e brevi periodi di lavoro

L'INPS, con il messaggio n. 19229/04, ha fornito alcuni chiarimenti alle proprie sedi periferiche circa la corresponsione del trattamento di disoccupazione nelle ipotesi in cui lo "status" sia stato interrotto da brevi periodi di lavoro. L'Istituto ha precisato che queste attività non interrompono lo stato di disoccupazione così come previsto dall'art. 4 del D.L.vo 181/00 come modificato dal D.L.vo 297/02. Da ciò ne consegue che se i lavoratori producono alle sedi periferiche una nuova dichiarazione rilasciata dai Centri per l'Impiego, i quali istituzionalmente accertano la presenza nello stato di disoccupazione, il trattamento stesso può essere liquidato. L'INPS ha inoltre ricordato che gli stessi criteri si applicano anche allorquando lo stato di disoccupazione viene conservato per attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (€ 7.500), così come previsto dal D.L.vo 297/02.

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