Parlamento: pubblicata la legge sul contrasto al lavoro nero

 

E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 183/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, la legge n. 248 che ha convertito, con profonde modificazioni, il D.L. n. 223/2006.
Nel provvedimento che è stato oggetto di forti contrasti e discussioni per la parte relativa alle c.d. “liberalizzazioni”, sono state inserite alcune norme che riguardano da vicino l’attività delle Direzioni del Lavoro e sulle quali questo Ufficio ha fornito le prime direttive operative (nota del 9/82006 riportata anche sul sito), valevoli soltanto per il proprio personale, in attesa dei chiarimenti degli organi sovra ordinati.
Tra i punti principali occorre sottolineare:
a) solidarietà del committente con l’appaltatore ed il subappaltatore per quanto dovuto da quest’ultimo al personale, per i versamenti previdenziali e l’IRPEF: Tali disposizioni entreranno in vigore dopo l’emanazione di un decreto interministeriale che dovrebbe uscire entro l’11 novembre 2006;
b) possibilità concessa al personale ispettivo di sospendere l’attività delle imprese che operano nei cantieri edili, qualora il personale “in nero” raggiunga o superi la percentuale del 20% o siano state reiteratamente violate le norme sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri o settimanali. Tale disposizione è in vigore dal 12 agosto 2006;
c) comunicazione di assunzione al centro per l’impiego da parte delle imprese edili almeno il giorno prima dell’assunzione: tale norma è in vigore dal 12 agosto 2006;
d) “badge” con foto, generalità e nome dell’impresa per tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che operano nei cantieri. In alternativa, le imprese con meno di 10 dipendenti, possono optare per un registro in cantiere vidimato dalla DPL competente per territorio. La norma sarà in vigore dal 1° ottobre 2006;
e) la c.d. “maxi – sanzione” sul lavoro nero dell’Agenzia delle Entrate è sostituita, a partire dal 12 agosto 2006, da altra sanzione di competenza della DPL compresa tra 1.500 e 12.000 euro, oltre a 150 euro per ogni giornata di prestazione effettiva per ogni lavoratore. La sanzione per l’omesso versamento dei contributi ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, non può essere inferiore a 3.000 euro;
f) le imprese edili non in regola con il DURC o che abbiano riportato condanne in materia di sicurezza sul lavoro nell’ultimo quinquennio, passate in giudicato, non possono usufruire della riduzione contributiva “ex lege” n. 341/1995 (11,50%);
g) a partire dal 12 agosto 2006, è stata reintrodotta l’indennità di missione per il personale ispettivo e per quello di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL. Ciò è avvenuto traverso l’aggiunta di un periodo all’art. 1, comma 213 – bis, della legge n. 266/2005;
h) a partire dal 4 luglio 2006, gli incentivi all’esodo non godono più della tassazione agevolata prevista dal comma 4 bis, dell’art. 19 del TUIR, a meno che non risulti da atto certo che l’accordo è intervenuto entro quella data.

 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile, allega, alla presente notizia, la circolare interna per il proprio personale, con i primi chiarimenti operativi (la circolare).

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Il Testo coordinato

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