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Min.Lavoro: riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013, le modalità di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province  di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2013 

Modalita' di attuazione per  il  riconoscimento  di  un  sostegno  al
reddito in favore dei lavoratori operanti nei  Comuni  colpiti  dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012. (Decreto n. 75719). (13A10099) 
  
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
  
                           di concerto con 
  
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce  il  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e
formazione; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede: 
    al comma 1, che ai lavoratori subordinati  del  settore  privato,
impossibilitati a  prestare  attivita'  lavorativa  a  seguito  degli
eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino  applicazione  le
vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito,
puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con  il  decreto  di
cui al successivo comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una  indennita',
con relativa contribuzione figurativa da  determinarsi  con  apposito
decreto; 
    al  comma  2,  che  in  favore  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma  2,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei  lavoratori
autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa   e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi  sismici,  e'  riconosciuta  una  indennita'  una  tantum   da
determinarsi con apposito decreto; 
    al comma 3, che le modalita' di attuazione delle disposizioni  di
cui ai predetti commi 1 e 2 sono definite con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e che  ai  fini  dell'attuazione  delle
predette disposizioni  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni
interessate dagli eventi sismici; 
    al comma 3, ultimo capoverso, che i benefici di cui ai commi 1  e
2 sopra richiamati sono concessi nel limite di spesa di € 70 milioni,
di cui € 50 milioni  per  l'indennita',  con  relativa  contribuzione
figurativa, prevista al comma 1, e € 20 milioni per l'indennita'  una
tantum prevista al comma 2; 
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto  in
data 21 giugno 2013, con la quale sono state ripartite tra le Regioni
interessate le  risorse  finanziarie  e  sono  state  individuate  le
modalita' di attuazione dell'art. 15  del  decreto-legge  n.  74/2012
citato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie complessivamente pari  a  70  milioni  di
euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti: 
    a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
    b) 6.8% in favore della Regione Lombardia; 
    c) 1% in favore della Regione Veneto. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 restano  nella  disponibilita'  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  per  la  successiva
attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti  autorizzati  dalle
regioni. 
  3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali  ed  allo
scopo di assicurare parita' di trattamento ai  lavoratori  coinvolti,
con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma  3,  la
ripartizione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  variata  con  atto
aggiuntivo  alla  presente  Convenzione.  Tale  variazione  e'   resa
efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive  e
passive del  lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
                               Art. 2 
 
 
Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della  cassa  integrazione
                              in deroga 
 
  1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori  operanti  in  uno
dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto, per i quali
e' gia'  stata  disposta  l'integrazione  salariale  in  deroga  alla
normativa vigente, ai sensi dell'art. 33, comma 21,  della  legge  12
novembre 2011 n. 183, in relazione all'evento sismico. 
  2.  Le  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto   comunicano
all'Inps gli  estremi  dei  decreti  di  autorizzazione  della  cassa
integrazione in deroga in favore dei lavoratori di cui  al  comma  1,
gia' inviati o da inviare all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel
limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa
alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5. 
  3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono  prorogare
gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non  oltre
il 31 dicembre 2015. 
  4.  L'Inps  mette  a  disposizione  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema Informativo Percettori, i
dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i
decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle  risorse
l'Inps cessa i pagamenti  con  riferimento  al  medesimo  periodo  di
competenza in relazione a tutti i decreti,  imputando  le  successive
mensilita'  alle  risorse  eventualmente  disponibili  in  capo  alle
Regioni per ammortizzatori in deroga. 
                               Art. 3 
 
 
             Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari 
 
  1. In aggiunta ai lavoratori di cui all'art. 2, possono beneficiare
di una indennita' di importo  pari  all'integrazione  salariale,  con
relativa contribuzione figurativa, alla condizione che operino in uno
dei Comuni compresi nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122 i seguenti lavoratori: 
    a) lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di un intervento
di cassa  integrazione  guadagni -  ordinaria,  straordinaria  od  in
deroga -  in  relazione  all'evento  sismico,  con  un'anzianita'  di
servizio inferiore a novanta giornate di lavoro; 
    b)  lavoratori  dipendenti,  a  prescindere  dall'anzianita'   di
servizio, impossibilitati in tutto od in parte a recarsi  al  lavoro,
ove residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi  nell'allegato
1 del citato decreto-legge n. 74/2012, anche perche' impegnati  nella
cura di familiari con loro conviventi, in grave difficolta'  a  causa
del sisma, come in seguito precisato; 
    c) lavoratori agricoli  impossibilitati  a  prestare  l'attivita'
lavorativa a causa del sisma. 
  2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro di cui al comma  1,  lett.
b), deve essere collegata alla interruzione od impraticabilita' delle
vie di comunicazione  ovvero  alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi  di
trasporto, ovvero alla inagibilita' della abitazione di  residenza  o
domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi,  ovvero
ad ulteriori  avvenimenti  che  abbiano  richiesto  la  presenza  del
lavoratore in luogo diverso da  quello  di  lavoro.  Tali  condizioni
devono essere adeguatamente documentate. 
  3. Ai lavoratori di cui al comma 1, lett. a), la prestazione di cui
al medesimo comma 1  e'  riconosciuta  per  le  ore  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  nei   limiti   di   novanta
giornate. 
  4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al  lavoro,  di  cui  al
comma 1, lett. b), l'indennita' di cui  al  medesimo  comma  1  viene
riconosciuta per le giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'
lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate di retribuzione. 
  5.  Ai  lavoratori  agricoli,  di  cui  al  comma  1,   lett.   c),
l'indennita' di cui al medesimo comma 1 e' concessa per un numero  di
giornate pari al numero di giornate  lavorate  nell'anno  precedente,
detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite
massimo di novanta giornate. L'indennita' di cui  al  presente  comma
non puo' essere equiparata  al  lavoro  ai  fini  del  calcolo  delle
prestazioni di disoccupazione agricola. 
                               Art. 4 
 
 
            Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi 
                e dei titolari di impresa individuale 
 
  1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai  collaboratori  coordinati  e
continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di  rappresentanza
commerciale, ai lavoratori  autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di
attivita' di impresa e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi  forma
obbligatoria  di  previdenza  e  assistenza,   che   abbiano   dovuto
sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, laddove  operino
esclusivamente  o,   nel   caso   degli   agenti   e   rappresentanti
prevalentemente, in uno  dei  Comuni  compresi  nell'allegato  1  del
medesimo decreto-legge. 
  2. La sospensione dell'attivita'  deve  emergere  alla  luce  delle
ordinanze dei Sindaci o della Protezione  civile  volte  ad  impedire
l'accesso negli edifici o nelle aree ovvero  delle  perizie  volte  a
certificare i danni subiti dagli edifici o macchinari dei  datori  di
lavoro e imprenditori, di cui va allegata copia. 
  3. Nel caso degli agenti e rappresentanti la  perizia  allegata  in
copia deve riguardare il committente principale, cio'  risultando  da
dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorieta'  (ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000) presentata dai medesimi. 
  4. L'indennita' una tantum e' pari a  tre  mensilita'  dell'importo
mensile massimo previsto per le integrazioni salariali  dall'articolo
unico, secondo comma, lettera a), della legge 13 agosto 1980, n. 427,
e successive modificazioni. 
                               Art. 5 
 
 
                Limite e condizioni delle erogazioni 
 
  1.  Le  indennita'  previste  dall'art.  15,  commi  1  e  2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogate con pagamento diretto
dell'Inps nei limiti di spesa complessivi individuati,  per  ciascuna
tipologia  di  provvidenze,  dall'art.  15,  comma  3,   del   citato
decreto-legge. 
  2. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  sopra  richiamati,  i
soggetti individuati agli articoli 3 e 4  presentano  alle  Regioni -
Assessorati al lavoro l'istanza per il  riconoscimento  dei  benefici
ivi  previsti  entro  60  giorni   dalla   stipula   della   presente
convenzione. 
  3.  Ove  la  richiesta  di  provvidenze   superi   le   risorse   a
disposizione, le prestazioni di cui  agli  articoli  3  e  4  saranno
proporzionalmente ridotte. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2013 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Giovannini       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 14, foglio n. 195 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it