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Consiglio di Stato: lo straordinario negli Enti Locali

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 77 del 13 gennaio 2005, interpretando l’art. 16, comma 7, del DPR n. 268/1997, ha affermato che un Ente Locale non può esimersi dal pagamento del compenso per prestazioni di lavoro straordinarie svolte da un proprio dipendente oltre il limite massimo consentito, se non ha posto lo stesso nelle condizioni di avvalersi del riposo compensativo almeno nel mese successivo. Osserva il Consiglio di Stato che “qualora l’amministrazione ometta di tenere una contabilizzazione mensile dello straordinario prestato dai dipendenti e si astenga dal segnalare il raggiungimento od il superamento del limite massimo individuale consentito, non può poi sottrarsi alla cogenza dell’obbligo sinallagmatico di corrispondere la retribuzione dovuta a fronte delle maggiori prestazioni lavorative ricevute, adducendo l’argomento della intempestiva domanda, da parte del dipendente, del prescritto riposo compensativo”.