Min. Lavoro: no alla stabilizzazione con contratto di lavoro intermittente

 

Il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 25/I/0004081, rispondendo ad un quesito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ha affermato che con l'introduzione dell'art. 1, comma 1210, della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), «il legislatore, con la previsione di un'apposita procedura di stabilizzazione dei contratti di collaborazione coordinati e continuativi anche a progetto, ha voluto introdurre un sistema atto a garantire, per un periodo minimo di 24 mesi, un'occupazione stabile a tale categoria di lavoratori. Nel caso di specie, il contratto di lavoro intermittente, pur riconducibile alla più ampia categoria dei contratti di lavoro subordinato, non reca in se una garanzia ex ante di un impiego duraturo in quanto il lavoratore potrebbe non essere mai chiamato dal proprio datore di lavoro. Tale circostanza determinerebbe, paradossalmente, una deminutio di tutela per lo stesso lavoratore anche ed a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia previsto, nel singolo contratto, un obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, un conseguente diritto alla indennità di disponibilità».

 

 

 

 

 

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