Min.Lavoro: il costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese di installazione, manutenzione e gestione di impianti
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009, il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2009 relativo all'aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attivitą di installazione, manutenzione e gestione di impianti.
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DECRETO 28 luglio 2009 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. g) del suddetto
provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della
legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
Visto l'art. l, comma 266, lett. a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo
fiscale;
Visto l'art. l, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote
IRES e IRAP;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2008, concernente la
determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale
dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione,
manutenzione e gestione di impianti, riferito al mese di gennaio
2008;
Esaminato il rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008 stipulato tra
Federmeccanica, Assistal e FIM, FIOM e UILM, con decorrenza 1°
gennaio 2008;
Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto
comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e
gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi
meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti
telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa
la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e
di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici
e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita'
regolate dal suddetto contratto;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del
lavoro, nonche' l'indennita' di trasferta, a valere dai mesi di
gennaio, marzo e settembre 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti le attivita', come individuate in premessa, e'
determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai,
per gli impiegati e per l'indennita' di trasferta, con decorrenza
gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009.
Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale; f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita'; g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina. Art. 3.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 luglio 2009
Il Ministro : Sacconi
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