INPS: sgravio contributivo per sostituzioni di lavoratrici assenti per maternità

 

L’INPS, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011, ha fornito alcuni chiarimenti relativi allo sgravio contributivo del quale possono usufruire le imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente. La norma a cui ci si riferisce è contenuta nell'art. 4 del dlvo 151/2001. L'Istituto afferma che lo sgravio spetta anche se la lavoratrice sospende il lavoro un mese dopo dandone comunicazione al proprio datore ad assunzione del sostituto già effettuata.

 


 Il messaggio n. 1382/11  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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