Min.Lavoro: fondi per la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2011, il Decreto interministeriale 22 giugno 2011 con la definizione fondi (ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge  13 dicembre  2010,  n.  220),  per  la  corresponsione  di  proroghe  dei trattamenti di integrazione salariale e di  mobilità  nei  confronti dei lavoratori dipendenti  licenziati  da  aziende  rientranti  nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28  novembre 1996, n. 608 e  successive  modifiche  e  integrazioni.  

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2011
Definizione fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge  13
dicembre  2010,  n.  220,  per  la  corresponsione  di  proroghe  dei
trattamenti di integrazione salariale e di  mobilita'  nei  confronti
dei lavoratori dipendenti  licenziati  da  aziende  rientranti  nella
fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28  novembre
1996, n. 608 e  successive  modifiche  e  integrazioni.  (Decreto  n.
60366). (11A09639) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legge  1  ottobre  1996,  n.  510  convertito  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in  particolare
l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  delibera  CIPE  -  Comitato  Interministeriale  per   la
Programmazione Economica - del  26  gennaio  1996,  registrata  dalla
Corte dei Conti il 5 marzo 1996 Reg. n.1 foglio 63, con la quale sono
stati  definiti  i  criteri  di  priorita'  per  la  concessione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale   ai   sensi
dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,  da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato  decreto-legge
510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96; 
  Visto l'art. 1  del  decreto-legge  13  novembre  1997,  n.  393  e
successive modificazioni ed integrazioni 
  Visto il decreto-legge  78/98  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 176/98; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visti gli accordi del 12 febbraio  2009  e  del  16  dicembre  2010
sanciti in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 53046 del 12 luglio 2010; 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24  novembre
2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati  i  fondi
relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania
e alla Regione Sicilia; 
  Vista la nota  con  la  quale  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e  alla  Regione
Campania  che,  in   applicazione   dei   sopracitati   accordi,   lo
stanziamento dei fondi ai fini della concessione del  trattamento  di
CIGS e di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore  dei
lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/96, il cui
onere complessivo pari a  1.019.734  euro,  e'  da  intendersi  cosi'
imputato: 
    A. Totale Fondi per CIGS = 491.822 euro (di cui  430.000  euro  a
carico del Fondo  nazionale  e  61.822  euro  a  carico  del  FSE-POR
regionale); 
    B. Totale Fondi per Mobilita' = 527.912 euro (di cui 470.000 euro
a carico del Fondo nazionale e  57.912  euro  a  carico  del  FSE-POR
regionale); 
  Ritenuta la necessita' di autorizzare per  l'anno  2011,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 30, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  la
corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori  dipendenti
licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4,
comma 21, della legge 28.11.1996, n. 608 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Viste  le  istanze  di  accesso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, per l'anno  2011,  presentate  dalle  aziende
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge
28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del  predetto  trattamento
ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto  b  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito  con  modificazioni
nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nel limite di spesa di euro 491.822, di cui  430.000  a
carico del Fondo  Sociale  per  l'Occupazione  e  Formazione  (intera
contribuzione  figurativa  piu'  il  70%  del  sostegno  al   reddito
spettante al lavoratore) e  61.822  quale  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del  lavoro,  di  misura
pari al 30% del sostegno al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR  -
Regionale. 
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento
di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari  del  predetto
trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre  1997,
n. 393 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  nel  limite  di
spesa di euro 527.912 di cui 470.000 a carico del Fondo  Sociale  per
l'Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa  piu'  il
70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore)  e  57.912 quale
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito,  a  carico
del FSE - POR - Regionale. 
                               Art. 3 
 
  L'erogazione del trattamento di cui al  precedente  art.  1  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. 

        
      
                               Art. 4 
 
  La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del
40% 
                               Art. 5 
 
  L'onere complessivo, pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00), e'
posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e  Formazione,  di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
                               Art. 6 
 
  Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria l'I.N.P.S.  -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - e'  tenuto  a  controllare  i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2011 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Sacconi           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 

 



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