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Lavoro: benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, il D.M. 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello dell’Economia, con il quale è stata data attuazione all’art. 47 della legge n. 326/2003, relativo alla certificazione dei benefici previdenziali per i lavoratori che operano a contatto con l’amianto. Tale certificazione è a carico dell’INAIL ed i soggetti che non abbiano ancora presentato l’istanza all’Istituto hanno tempo 180 giorni dalla sua pubblicazione per farlo. Per chi ha maturato i requisiti alla data del 2 ottobre 2003, trova applicazione la vecchia normativa contenuta nell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.
Il D.M. elenca all’art. 2 una serie di attività che comportano esposizione all’amianto.
La procedura circa il riconoscimento della sussistenza dei requisiti e la loro durata è disciplinata dall’art. 3. L’INAIL avvia la procedura di accertamento sulla base dell’istanza del lavoratore, con il relativo “curriculum” che va predisposto secondo lo schema allegato al decreto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’Istituto tutta la documentazione richiesta. La certificazione va rilasciata entro un anno dal termine dell’accertamento tecnico. Il comma 4 dell’art. 3, afferma che “le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle Direzioni provinciali del Lavoro”.

il D.M.