Parlamento: approvata la legge finanziaria per l'anno 2009

 

E' stata approvata, in via definitiva, dal Parlamento il 19 dicembre 2008 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l’anno 2009: c’è da dire, tuttavia, che essa, rispetto al passato, appare oltre modo “snella” (4 articoli in tutto), in quanto molti contenuti che, in genere, si trovano nella legge di “fine anno” sono stati anticipati già al 25 giugno 2008, con il Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133/2008, nel D.L. n. 185/2008, attualmente all’esame delle Camere, che contiene misure per fronteggiare la grave crisi economica ed il quattro disegni di legge collegati che marciano, sostanzialmente, di pari passo e che sono stati già approvati da un ramo del Parlamento. Particolarmente importante, per le novità in materia di lavoro è l’Atto Senato n. 1167 (già Atto Camera n. 1441 – quater), con il quale sono affrontati temi di particolare importanza come le conciliazioni e gli arbitrati in materia di lavoro, la maxi sanzione per il lavoro nero, le certificazioni dei contratti di lavoro ed alcune modifiche alla disciplina del D.L.vo n. 66/2003.
Ritenendo di fare cosa utile la DPL di Modena, reputa opportuno sottolineare, seppure in modo particolarmente conciso, le novità contenute nella legge finanziaria per l’anno 2009 che riguardano direttamente o indirettamente il mondo del lavoro.

Art. 2, comma 7: è prorogata a tutto il 2009 la detrazione al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Si tratta di una misura a favore dei lavoratori pendolari.

Art. 2, commi 17 e 18: si tratta di una misura finalizzata a favorire i lavoratori autisti delle imprese di trasporto delle merci. Nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro vengono rideterminate:
a) la quota di indennità percepita nel 2009 dagli autisti di mezzi con carico merci per le trasferte o le missioni fuori dal comune effettuate durante tale anno, di cui all’art. 51, comma 5, del Tuir, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del comma 5;
b) l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal comune nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall’art. 95, comma 4, del Tuir, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario ex D.L.vo n. 66/2003, effettuate nel medesimo anno dagli autisti del trasporto merci, che non concorre alla formazione del reddito, imponibile ai fini fiscali e contributivi. Tali somme, in ogni caso, rilevano nella loro interezza, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 2 della legge n. 126/2008.

Art. 2, commi da 27 a 35: si tratta di disposizioni finalizzate a dettare regole per i rinnovi contrattuali. Viene fissato al 3,2% (comprensivo dell’IRAP e degli oneri previdenziali, il tetto degli aumenti. Vengono stanziati fondi aggiuntivi per i rinnovi contrattuali del biennio 20087 – 2009. Il trattamento economico accessorio deve essere finalizzato al raggiungimento di risultati migliori nella qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. I risparmi ottenuti con la manovra contenuta nella legge n. 133/2008, alimentano il fondo per il trattamento accessorio del personale Viene stabilito, altresì, che previa intesa con le organizzazioni sindacali, possa essere riconosciuta, durante le trattative per i rinnovi, l’indennità di vacanza contrattuale.

Art. 2, commi da 36 a 38: la norma riguarda gli ammortizzatori sociali. Sono stanziati 600 milioni per la CIGS in deroga: 150 milioni sono tratti dal Fondo per l’occupazione destinate ad attuare il diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, reintegrati con fondi della formazione professionale. I trattamenti di CIGS, per 24 mesi, e di mobilità sono estesi al personale dipendente da imprese aeroportuali e da società di gestione da queste derivate. Tali imprese sono soggette al pagamento dei contributi previsti per la CIGS e per la mobilità.

 

 

 

   

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