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INPS: orario ridotto e contributo di solidarietà

L’INPS, con circolare n. 126 del 6 agosto 2004, ha dettato alcune modalità operative connesse al godimento del contributo di solidarietà in favore di quelle imprese che non rientrando nel campo di applicazione della integrazione salariale, stipulano contratti di solidarietà ad orario ridotto, per evitare o ridurre le eccedenze di personale. Queste sono le modalità:
a) il contributo è riconosciuto per un massimo di ventiquattro mesi;
b) l’ammontare è pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto in seguito alla riduzione di orario;
c) il contributo è corrisposto in rate trimestrali ripartito, secondo la previsione normativa risalente alla legge n. 236/1993, in parti uguali tra azienda e dipendenti interessati;
d) il contributo in favore dei lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ad eccezione della pensione ove si tiene conto, per il periodo di riduzione, della “retribuzione di riferimento”;
e) il decreto direttoriale di concessione è predisposto dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è trasmesso alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla sede territoriale dell’INPS;
f) La Direzione provinciale del Lavoro effettua i propri accertamenti e comunica alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali l’ammontare complessivo dell’importo da erogare. Quest’ultima accredita le somme alla sede territoriale dell’INPS, indicando anche le coordinate bancarie dell’impresa beneficiaria.

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