Min. Lavoro: rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per le Agenzie per il lavoro

 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 20 del 14 luglio 2006, ha precisato le modalità di rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per le Agenzie per il Lavoro.
Le Agenzie per il Lavoro provvisoriamente autorizzate dovranno inoltrare la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione 1°, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria.
In attesa dell'autorizzazione a tempo indeterminato alle agenzie che abbiano presentato richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato è consentito operare ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.
Le domande di autorizzazione a tempo indeterminato dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

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La circolare n. 20/2006  

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it