Parlamento: approvato in via definitiva il c.d. decreto mille proroghe

 

E' stato approvato, in via definitiva il giorno 24 febbraio u.s., ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto "mille proroghe") che nel corso dei lavori parlamentari ha subìto diverse modifiche.
Ritenendo di fare cosa utile, si segnalano le novità più importanti che riguardano il mondo del lavoro e la Pubblica Amministrazione (tra queste, ovviamente, quelle che ci interessano più da vicino).

 

art. 5
Le graduatorie dei concorsi pubblici restano valide fino al 31 dicembre 2009.

art. 6
Nei concorsi pubblici avviati entro il 30 giugno 2009, il 20% dei posti può essere riservato ai soggetti che posseggono i requisiti per la c.d “stabilizzazione”.

art. 7-bis
Entro il 31 luglio 2009 un DPCM, emanato al termine di un procedimento che vede coinvolti, a vario titolo, sia il Ministro della pubblica Amministrazione che quello dell’Economia che le OOSS, dovrà definire criteri e parametri per misurare i risultati dell’azione amministrativa da applicare ai trattamento economico accessorio del personale della P.A, sulla base di alcuni principi:
a) correlazione diretta e significativa con l’impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell’ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell’ufficio.

art. 29
Il comma 1 – bis riduce di 42 milioni l’anno, in considerazione dell’andamento infortunistico del settore dell’autotrasporto, i tassi di premio INAIL delle imprese con dipendenti. Ulteriori riduzioni sono previste per il solo anno 2009. La scadenza per il versamento dei premi INAIL è differita al 16 aprile 2009.

art. 32
Alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro slittano. In particolare sono prorogate al 16 maggio 2009:
a) le comunicazioni all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);
b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008;
c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro – correlato e la data certa (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall’art. 28, commi 1 e 2);
Slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. “decreti attuativi nei settori speciali, atteso che è cambiato, per effetto del comma 2 – ter, il testo dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000. Ora in nuovo testo è il seguente: “ Con decreti, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 2”.

art. 35
In questo articolo sono contenute norme di natura diversa. Le più importanti riguardano il personale ex Coni che resta in servizio presso le federazioni sportive (comma 4) e le associazioni sportive dilettantistiche per le quali si applica il c.d. regime per “redditi diversi” (commi 5, 6, e 7), ove sono comprese le spese per formazione, didattica, preparazione assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Con i commi da 8 a 13 si trattano, invece, alcune questioni di natura previdenziale. In particolare, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, quello di riferimento è quello conseguito al 1° luglio di ogni anno dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare antecedente. Ciò vale per la corresponsione del trattamento fino al 30 giugno successivo. Scatta l’obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.

art. 41-bis
In un articolo che comprende una serie argomenti che interessano, da vicino, il mondo dell’editoria, ci sono alcuni commi che si inseriscono nella materia dei trattamenti integrativi.
In particolare:
a) con una modifica al comma 1 dell’art. 37 della legge n. 416/1981 anche i giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali periodici rientrano nel campo di applicazione della CIGS prevista dall’art. 35;
b) le disposizioni sugli esodi ed i prepensionamenti previsti dall’art. 37 trovano applicazione anche riguardo ai giornalisti professionisti di giornali periodici, prima esclusi.

 

 

 

  

 

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