CIPE: nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo

 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010, la Determinazione n. 92/2009 riguardante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo.

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


DELIBERAZIONE 6 novembre 2009
 

Nuovo regolamento per le agevolazioni  in  favore  di  imprese  miste
operanti in Paesi in via di sviluppo.  (Determinazione  n.  92/2009).
(10A02230) 

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'  finalizzata  al
soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e   in   primo   luogo   alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare,  alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale,  all'attuazione  e  al  consolidamento  dei  processi  di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale  dei
Paesi in via di  sviluppo  e  deve  essere  altresi'  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell'infanzia  ed  al
sostegno della promozione della donna; 
  Visto il successivo art. 7 della stessa legge n. 49 del 1987,  che,
a valere sul Fondo di  rotazione  di  cui  all'art.  6,  consente  la
concessione  di  crediti  agevolati  alle  imprese  italiane  con  il
parziale finanziamento della loro quota di  capitale  di  rischio  in
imprese miste da  realizzarsi  in  Paesi  in  via  di  sviluppo,  con
partecipazione  di  investitori  pubblici   o   privati   del   Paese
destinatario, nonche' di altri Paesi e prevede, tra l'altro,  che  il
Comitato interministeriale per la cooperazione allo  sviluppo  (CICS)
stabilisca la quota del Fondo di rotazione da  impiegare  annualmente
allo scopo, i criteri per la selezione delle iniziative,  che,  sulla
base  di  priorita'  geografiche  o   settoriali,   devono   comunque
privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale,
e le condizioni a cui potranno  essere  concessi  i  crediti  di  cui
trattasi; 
  Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24  dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il CICS sopra richiamato; 
  Visto  l'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra  l'altro,  la
devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato; 
  Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 53,  con  la  quale  l'ormai
soppresso CICS  ha  approvato  il  regolamento  di  disciplina  della
concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7  della  legge  n.
49/1987; 
  Vista la delibera 2 giugno 1998, n. 76, con la  quale  il  Comitato
direzionale per la cooperazione  allo  sviluppo  ha  disciplinato  la
procedura per l'istruttoria delle iniziative  finanziabili  ai  sensi
del predetto all'art. 7 della legge n. 49/1987; 
  Considerato che nella dichiarazione conclusiva della conferenza ONU
sul finanziamento per lo sviluppo di Monterey del  22  marzo  2002  e
nella dichiarazione di Doha del 2 dicembre 2008 e' stato ribadito  il
ruolo catalizzatore dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)  e,  piu'
in generale, delle risorse pubbliche nel mobilitare  le  risorse  del
settore  privato  ed  e'  stato   rilanciato   il   principio   della
complementarieta' tra Aiuto pubblico  allo  sviluppo  e  investimenti
privati; 
  Vista la nota n. 00261337 del 27  luglio  2009,  con  la  quale  il
Ministro degli affari esteri ha, tra l'altro, sottoposto all'esame di
questo  Comitato  una  proposta  di  delibera  concernente  il  nuovo
regolamento per il riconoscimento e l'applicazione delle agevolazioni
di cui al sopracitato art. 7 della legge n. 49/1987,  proposta  sulla
quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo  sviluppo  del
Ministero  degli  affari  esteri  ha  espresso  il   proprio   parere
favorevole in data 14 luglio 2009; 
  Considerato  che  la  proposta  in  esame  intende  rilanciare   lo
strumento  agevolativo,  rafforzandone  la  capacita'  di   sostenere
iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di sviluppo umano
e ambientale e favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo
sviluppo  ed  anche  ad  iniziative  di  microfinanza  e  considerato
altresi' che, rispetto alla precedente disciplina,  sara'  facilitato
l'accesso al  credito  agevolato  per  le  dette  imprese  miste  che
promuoveranno  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  obiettivi  di  tipo
solidaristico e servizi locali  di  interesse  generale  nei  settori
primari e le opere infrastrutturali connesse; 
  Tenuto conto che, sulla base degli elementi informativi forniti dal
Ministero degli affari esteri con la richiamata  nota,  i  principali
aspetti innovativi della proposta in esame - rispetto alla precedente
disciplina della materia - riguardano in particolare: 
    l'individuazione di  Paesi  agevolabili  da  parte  del  Comitato
direzionale del Ministero degli affari  esteri,  che  avverra'  sulla
base delle priorita' geografiche generali  indicate  dalla  Direzione
generale  della  cooperazione  allo  sviluppo  (DGCS)  dello   stesso
Dicastero, anziche' per inclusione automatica  di  tutti  i  PVS  con
reddito pro-capite annuo inferiore ai 3.250 dollari USA; 
    i settori eleggibili al finanziamento, con esclusione del settore
industriale ed ammissione di: artigianato, agricoltura,  allevamento,
pesca e attivita' di trasformazione dei loro prodotti; servizi locali
di interesse generale ed eventuali  opere  infrastrutturali  connesse
nei settori dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,  dei  rifiuti,
dell'ITC,  promossi  da  soggetti   pubblico/privati;   microfinanza,
servizi per la microimprenditoria, commercio equo e  solidale,  aiuto
al commercio locale, turismo  sostenibile,  valorizzazione  dei  beni
culturali ed ambientali, anche immateriali; 
    la riduzione del tasso di interesse  applicato  al  finanziamento
agevolato, dal 30% al 15% del  tasso  di  riferimento  stabilito  dal
Ministero dell'economia e delle finanze per le  operazioni  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976; 
  Ritenute  condivisibili  le  motivazioni  poste  alla  base   della
predetta proposta del Ministro degli affari esteri di approvazione di
un nuovo regolamento esecutivo per le agevolazioni di cui all'art.  7
della legge n. 49/1987; 
 
                              Delibera: 
 
  In applicazione dell'art. 7 della legge n.  49/1987  richiamato  in
premessa, relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese
italiane con il parziale finanziamento della loro quota  di  capitale
di rischio in imprese  miste  da  realizzarsi  in  Paesi  in  via  di
sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o  privati,  del
Paese destinatario, nonche' di altri Paesi, e' approvato il  seguente
regolamento, che sostituisce integralmente il precedente  regolamento
approvato   dal   soppresso   Comitato   interministeriale   per   la
cooperazione allo sviluppo (CICS) con la delibera n. 53/1993. 
1. Programmazione finanziaria e geografica. 
  1.1 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della  legge  n.  49/1987
dovranno  mirare  a  mobilitare  risorse  finanziarie   e   capacita'
aggiuntive  attraverso  nuovi   partenariati   pubblico-privato   che
promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via  di
sviluppo, privilegiando la  creazione  di  occupazione  e  di  valore
aggiunto locale in sinergia con le  altre  attivita'  realizzate  nel
quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del  contributo
che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo. 
  1.2 Nei documenti di programmazione  annuale  e  pluriennale  delle
attivita'  di  cooperazione  allo  sviluppo  svolte  dalla  Direzione
generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero  degli
affari esteri, il  Comitato  direzionale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo indichera' i Paesi nei quali dovranno essere localizzate  le
imprese miste i cui soci italiani  potranno  beneficiare  di  crediti
agevolati, tenendo conto delle priorita' geografiche  generali  della
cooperazione  italiana  e  l'ammontare  massimo  delle   risorse   da
destinare a tale attivita' nell'anno di riferimento. 
  1.3  I  crediti  agevolati  saranno  finanziati  con   le   risorse
attualmente disponibili sul conto dedicato a tali operazioni a valere
sulla quota del  Fondo  rotativo  destinata  alle  finalita'  di  cui
all'art. 7 della legge n. 49/1987. In  base  al  grado  effettivo  di
utilizzo di detto strumento, su  proposta  della  DGCS,  il  Comitato
direzionale e' delegato a spostare eventuali  risorse  che  dovessero
risultare  eccedenti  dal  suddetto  conto  a  quello  dedicato  alle
operazioni a valere sulla quota del  Fondo  rotativo  destinata  alle
finalita' di cui all'art. 6 della medesima legge. 
2. Requisiti oggettivi. 
  2.1 I finanziamenti di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  49/1987
potranno essere concessi esclusivamente per: 
    2.1.1 la  partecipazione  di  imprese  italiane  al  capitale  di
rischio di nuove imprese miste; 
    2.1.2 aumenti  di  capitale  in  imprese  miste  sottoscritti  da
imprese   italiane   e   finalizzati    alla    riabilitazione    e/o
all'ampliamento di imprese preesistenti. 
  2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati. 
    2.2.1 L'impresa mista deve  operare  in  prevalenza  in  uno  dei
seguenti ambiti: 
    2.2.1   agricoltura,   allevamento,   pesca   ed   attivita'   di
trasformazione dei loro prodotti; 
    2.2.1.2 artigianato; 
    2.2.1.3  servizi  locali  di  pubblico  interesse   nei   settori
dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei  trasporti  e  dei
rifiuti; 
    2.2.1.4  microfinanza,   servizi   per   la   microimprenditoria,
commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile; 
    2.2.1.5 tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 
  2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere  presentata  dopo
la costituzione della societa' mista, ma prima  del  conferimento  di
capitale alla societa' mista da parte dell'impresa italiana. 
  2.2.3 Il capitale di rischio  del  socio  italiano  richiedente  il
finanziamento nell'impresa mista non deve essere inferiore al 20% del
totale. Il capitale di rischio del socio  locale  nell'impresa  mista
non deve essere inferiore al 25% del totale. 
  2.2.4   L'iniziativa   da   finanziare    non    deve    comportare
delocalizzazione di imprese italiane, in accordo  a  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80. 
3. Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente 
  3.1 Il credito  agevolato  puo'  essere  chiesto  solo  da  imprese
registrate in Italia. 
  3.2 L'impresa richiedente deve essere attiva  da  almeno  tre  anni
nello stesso settore di attivita' dell'impresa mista. 
  3.3  L'impresa  richiedente  deve   possedere   i   requisiti   per
l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.  38  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE). 
4. Condizioni finanziarie 
  4.1 Il credito agevolato non puo' superare il 70%  della  quota  di
capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non  puo'  essere
superiore a 5.000.000 di euro. Il credito agevolato  puo'  finanziare
solo conferimenti in denaro. 
  4.2 Il tasso di interesse agevolato e' fissato in  misura  pari  al
15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia  e
delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  902/1976  vigente  alla  data  di  stipula  del
contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in  un
periodo massimo non inferiore a 3 e non superiore a 10 anni a partire
dalla data della prima erogazione,  con  un  periodo  di  grazia  per
capitale e interessi non inferiore a un anno  e  non  superiore  a  5
anni. 
  4.3  Se  prima  della  scadenza  del  credito  l'impresa   italiana
disinveste quote di capitale di rischio  oggetto  del  finanziamento,
deve darne comunicazione al gestore del  Fondo  rotativo  rimborsando
contestualmente  una  quota   di   finanziamento   proporzionale   al
disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scende al di sotto
del  20%  del  capitale  complessivo  dell'impresa  mista,  l'impresa
italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo. 
  4.4  Se  una  o  piu'  imprese  italiane  richiedono  piu'  crediti
agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste  debbono
rispettare singolarmente e nel loro complesso  i  limiti  di  cui  ai
commi precedenti. 
  4.5 Se denominato in valuta estera, l'apporto di cui al  punto  3.1
e' convertito in euro dal Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso
di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, come riportato  dall'Ufficio
italiano cambi. 
5. Entrata in vigore e abrogazioni 
  5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione  allo  sviluppo  e'
delegato ad emanare annualmente le disposizioni di cui al  precedente
punto 1. Inoltre, lo stesso Comitato direzionale emanera', entro  tre
mesi  dalla  presente   delibera,   le   istruzioni   attuative,   in
sostituzione di quelle stabilite dal medesimo con propria delibera n.
76/1998 richiamata in premessa. 
  5.2 A conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1,
la delibera CICS 21  dicembre  1993,  n.  53,  sara'  da  considerare
abrogata. 
    Roma, 6 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 119 

 


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