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Min.Lavoro: retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2012

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, il decreto 7 giugno 2012 con la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2012.

 

 

 			IL DIRETTORE GENERALE 
            per le politiche previdenziali e assicurative 
 
  Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 28, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 109  del  30  aprile  1968,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; 
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n.  233,  e
successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; 
  Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251; 
  Ritenuto di  dover  determinare,  per  effetto  delle  disposizioni
recate dai commi 785 e 786 della citata legge n.  296  del  2006,  le
retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da  valere  per  l'anno
2012, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la
categoria dei piccoli coloni e  compartecipanti  familiari,  per  gli
iscritti alla gestione dei coltivatori diretti,  coloni  e  mezzadri,
nonche' a quelli di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni; 
  Visto il parere espresso, nella seduta del  12  marzo  2012,  dalla
Commissione  centrale  di  cui  all'art.  9-sexies,  comma   3,   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine  alla  determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli  operai  agricoli  a  tempo
determinato e indeterminato; 
  Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre  2009,
n. 172; 
 
                              Decreta: 
 
  Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per  l'anno  2012,  ai
fini  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  per   la
categoria  dei  piccoli  coloni  e  compartecipanti  familiari   sono
stabilite, per le singole  province,  nelle  misure  fissate  per  la
categoria dei lavoratori agricoli a tempo  determinato  nell'allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto. 
  Ai fini del calcolo dei contributi e della  misura  delle  pensioni
per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo
1989, n. 88, il reddito medio convenzionale  giornaliero,  da  valere
per l'anno 2012, per ciascuna fascia di reddito agrario di  cui  alla
tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n.  233,  come  modificata
dall'art. 1 del decreto  legislativo  16  aprile  1997,  n.  146,  e'
determinato nella misura di € 52,45. 
  Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a  domanda,  per
l'iscrizione    nell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
per l'anno 2012, e' parificato a quello determinato, per il  medesimo
anno, nella tabella di cui al primo capoverso  del  presente  decreto
per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni
medie diverse per le varie categorie di salariati fissi,  il  reddito
medio  da  considerare  e'  quello  corrispondente  alla  classe   di
retribuzione meno elevata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 7 giugno 2012 
 
                                   Il direttore generale: Gambacciani

 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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