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Min. Lavoro: la certificazione dei contratti di lavoro

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 198 del 24 agosto 2004 il D.M. 2 luglio 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono state istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province apposite commissioni di certificazione, destinate a qualificare i contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto, nonché le associazioni in partecipazione ( art. 75 D. L.vo n. 276/2003) ed il c.d. “appalto genuino” (art. 84) , nonché il regolamento interno delle società cooperative avanti ad un’altra commissione “ad hoc” (art. 83).

Queste sono le novità più importanti inserite nel decreto che va letto unitamente al testo legislativo cui si riferisce:

a) le Commissioni istituite presso le DPL sono composte dal Dirigente preposto, da due funzionari del Servizio politiche del Lavoro, da due rappresentanti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL (tutti questi sono membri di diritto) e da un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ordine provinciale dei professionisti “ex lege” n. 12/1979 (membri consultivi);

b) le Commissioni istituite presso le Province sono composte dal Dirigente del Servizio provinciale per l’Impiego, da tre funzionari del Servizio stesso, da due rappresentanti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL, da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da due delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano provinciale (tutti questi sono membri di diritto) e da un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ordine provinciale dei professionisti “ex lege” n. 12/1979 (membri consultivi);

c) in ambito locale si può, anche, costituire una commissione unitaria di certificazione che potrebbe coinvolgere anche le Università il cui decreto di registrazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 177 del 30 luglio 2004 (D.M. 14 giugno 2004);

d) le Commissioni operano, in attesa del c.d. “codice di buone pratiche” sulla base di un proprio regolamento interno, “vistato” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel regolamento, approvato dalla stessa Commissione, oltre agli aspetti procedurali che regolano il funzionamento di ogni organo collegiale (il decreto ammette la possibilità di svolgere attività istruttoria attraverso sotto commissioni), dovranno essere riportati gli elementi essenziali che per i vari contratti oggetto di qualificazione si intendono necessari, in virtù delle previsioni legislative;

e) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali deve definire, con decreto, moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro (art. 78, comma 5, D. L.vo n. 276/2003);

f) la procedura di certificazione inizia con un’istanza sottoscritta da entrambe le parti e l’iter deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione o dalla richiesta di documenti integrativi. Nella richiesta va inserita una dichiarazione di responsabilità (art. 12, comma 4, D.M. 21 luglio 2004) che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti o che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza. La riproposizione anche davanti ad altro organo è ammessa soltanto in presenza di presupposti e motivazioni diverse, sui quali decide, ai fini dell’ammissione, l’organo interpellato (art. 12, comma 3);

g) l’istanza va redatta in bollo (11 euro, dopo le modifiche introdotte con l’art. 1 –bis della legge n. 191/2004), sottoscritta in originale con allegata copia dei documenti dei firmatari;

h) vige il principio della competenza territoriale che va individuata facendo riferimento al luogo ove insiste l’azienda o alla quale sarà addetto il lavoratore;

i) le Commissioni svolgono nei confronti delle parti anche un’attività di consulenza ed assistenza;

j) le parti che intendono qualificare il rapporto debbono presentarsi nel giorno e nell’ora stabilite per essere sentite: la delega è ammessa soltanto per comprovati motivi valutati dal Presidente della Commissione. Per la delega valgono i principi generali in materia e, in questo caso, il delegato deve essere necessariamente assistito da un esponente di associazione sindacale o da professionista abilitato (art. 5 del D.M. 21 luglio 2004);

k) le dichiarazioni rese davanti alle Commissioni vanno riportate nl provvedimento di certificazione;

l) il provvedimento di certificazione ha natura di “provvedimento amministrativo”: esso va motivato e nei suoi confronti sono esperibili i ricorsi individuati ex art. 80 del D.L.vo n. 276/2003. L’atto va sottoscritto da tutti i membri di dirittoe copia va rilasciata alle parti che hanno presentato l’istanza;

m) il contratto certificato ha valore di legge, nel senso che può essere opposto fino al momento in cui non intervenga una sentenza di merito. Le parti o chiunque ne abbia interesse (per gli effetti che ha prodotto su di esso) possono impugnare avanti al giudice ordinario per vizio di consenso, erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il ricorso giudiziale, tuttavia, deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti all’organo che ha proceduto alla certificazione. L’atto di certificazione può essere impugnato avanti al TAR per vizi del procedimento o per eccesso di potere;

n) i contratti certificati vanno conservati presso l’Ente che ha proceduto alla qualificazione fino ai cinque anni successivi alla scadenza degli stessi e possono essere richiesti, in originale, dalle parti, dagli Enti previdenziali, dall’Agenzia delle Entrate, dai servizi per l’impiego e dal giudice. La conservazione degli atti può avvenire anche in via informatica;

o) le società cooperative possono certificare il proprio regolamento interno, previsto dall’art. 6 della legge n. 142/2001, avanti ad una Commissione istituita presso la Provincia e composta da un Presidente, nominato da tale Ente e dai rappresentanti, in forma paritetica, delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

p) la distinzione tra interposizione illecita ed “appalto genuino” può avvenire sia in sede di stipulazione che “nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale”;

Queste disposizioni potrebbero trovare nell’immediato futuro alcuni aggiustamenti per effetto del decreto legislativo correttivo al D. L.vo n. 276/2003, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 3 giugno 2003 e per il quale è, attualmente, in corso l’iter procedimentale: in particolare ci si riferisce, alla possibile modifica dell’art. 75 in base al quale tutti i rapporti potrebbero essere oggetto di qualificazione ed alla possibilità per le Direzioni provinciali del Lavoro di stare direttamente in giudizio per tutti i procedimenti certificatori previsti dall’art. 80 (giudice ordinario e TAR).