Min.Lavoro: ripartizione delle risorse alle Regioni per attività di formazione nell'apprendistato

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2010, il Decreto 23 luglio 2010 con la ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2009.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 23 luglio 2010
 

Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate  alle  attivita'
di  formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato  alle  Regioni   e
Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  l'annualita'  2009.
(10A12565) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per le politiche per l'orientamento e la formazione 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041  recante  «Gestioni  fuori
bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante  «Legge  quadro  in
materia di formazione professionale»; 
  Visto il decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148  convertito  con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante  «Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia  di
promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al  governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»,  ed  in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di  attivita'
formative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento  delle
attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16; 
  Vista la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3  recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»; 
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega  al  Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 marzo  2006  n.  68  convertito  con
modificazioni dalla legge 24  marzo  2006,  n.  127  recante  «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori  ultracinquantenni  e  proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in
particolare l'art. 1, comma 10; 
  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23; 
  Visto il decreto-legge 29  novembre  2008  n.  185  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36; 
  Visto il decreto ministeriale n. 4/CONT/I/2009 del 8  maggio  2009,
recante il bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario  2009
del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n.  236  del  19
luglio 1993,  e  la  I  nota  di  variazione  approvata  con  decreto
ministeriale n. 80/cont/I/2009 del 3 agosto 2009; 
  Visto il decreto direttoriale n. 81/CONT/II/2009  del  4  settembre
2009  con  il  quale  vengono  impegnati   per   l'anno   2009   euro
150.000.000,00 di cui euro 80.000.000,00 per il  finanziamento  delle
attivita' di apprendistato a valere sul Fondo  di  rotazione  per  la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui
all'art. 9 della legge n. 236 del 1993,  provenienti  dal  Fondo  per
l'occupazione, di  cui  al  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148
convertito con modificazioni con al legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto il decreto direttoriale n. 110/II/2010 del 23 aprile 2010 che
destina per l'annualita' 2009  euro  80.000.000,00  al  finanziamento
delle  attivita'  di  formazione  nell'esercizio   dell'apprendistato
previste dalla normativa  vigente,  prevedendo  il  trasferimento,  a
titolo  di  anticipo,  del   50%   dell'ammontare   complessivo   per
l'annualita' 2009; 
  Vista  la  nota  n.  1680/10/coord  dell'8  luglio  2010  della  IX
commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con  la  quale
si concordava la ripartizione delle  risorse  fra  le  regioni  e  le
Province autonome di Bolzano e Trento, calcolate  per  il  30%  sulla
base degli  apprendisti  formati  e  per  il  70%  sulla  base  degli
apprendisti occupati; 
  Ritenuto di dover procedere alla ripartizione fra le regioni  e  le
Province autonome di Bolzano e Trento delle risorse  complessive  per
l'annualita' 2009 e al trasferimento, a titolo di saldo, del restante
50% delle risorse medesime; 
  Premesso tutto quanto sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ammontare complessivo delle risorse di cui al  comma  1  dell'
art. 1 del decreto direttoriale n. 110/II/10 del 23  aprile  2010  e'
ripartito fra le regioni e le Province autonome di Bolzano e  Trento,
per il 70% in base al numero degli apprendisti  occupati  in  ciascun
territorio e per il  restante  30%  secondo  quote  proporzionali  al
numero degli apprendisti formati nell'anno  2008,  come  risulta  dai
dati di  monitoraggio  regionale,  prevedendo  un  limite  minimo  di
412.800,00 euro  per  ciascuna  regione.  Le  risorse  ripartite  per
ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1,
sulla base dei dati riportati in tabella 2: 
 

 
 
       

 
  2. A fronte della  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma
precedente, le risorse da assegnare  a  saldo  sono  riportate  nella
seguente tabella: 
 

       

 
  3. L'onere di cui al precedente comma fa carico  al  capitolo  7022
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2009  del  Fondo  di
rotazione per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al  Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9  della  legge  n.  236  del  1993,
provenienti dal fondo per l'occupazione, di cui al  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148 convertito con  modificazioni  con  la  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
  4. Una quota fino al 10% del  totale  delle  risorse  di  cui  alla
tabella 1 puo' essere utilizzata per il finanziamento  di  azioni  di
sistema e di accompagnamento collegate all'attivita'  formativa.  Con
le risorse  di  cui  al  presente  decreto  non  e'  rimborsabile  la
retribuzione degli apprendisti. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e
previa  trasmissione  di  copia  dello  stesso  alle  amministrazioni
interessate, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
procede al  trasferimento  delle  risorse  a  saldo  riportate  nella
tabella 3. 
  2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni  e  le
province  autonome  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali estremi e importi degli impegni  assunti  con  atti
amministrativi  giuridicamente  vincolanti  riferiti   alle   risorse
trasferite. 
  3. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base
di criteri da stabilire d'intesa con il coordinamento delle regioni e
delle province autonome. 
    Roma, 23 luglio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 

 


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