Min.Lavoro: ripartizione delle risorse alle Regioni per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e formazione

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2010, il Decreto 2 agosto 2010 con la ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle Regione e province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2010.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 2 agosto 2010
 

Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al finanziamento
delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione,  alle  Regione  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, per l'annualita' 2010. (10A12568) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                per le politiche, per l'orientamento 
                           e la formazione 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge  quadro  in
materia di formazione professionale»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»,  e   in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di  attivita'
formative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento  delle
attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 comma 16 e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19  giugno  2003
per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  marzo  2006,  n.  68  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 marzo  2006,  n.  127,  recante  «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori  ultracinquantenni  e  proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in
particolare l'art. 1 comma 10; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1 commi 622 e 624; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  recante  «Misure
urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,   la   promozione   della
concorrenza, lo sviluppo di attivita'  economiche  e  la  nascita  di
nuove imprese», e in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22  agosto
2007, n. 139 «Regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione ai sensi  dell'art.  1,  comma  622  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto interministeriale  del  Ministero  della  pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  del
29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre
2006, n. 296» registrato presso la Corte dei Conti il 10 gennaio 2008
(registro n. 1, foglio n. 7,  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui
Ministeri dei servizi alla persona o dei beni culturali); 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008  sui  piani  di
riparto relativi ai  contributi  finalizzati  alla  prosecuzione  dei
percorsi  sperimentali  di  istruzione  e  formazione  professionale,
adottato a norma dell'art. 3, comma  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e  in  particolare
l'art. 18, comma 1 che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  il
Fondo sociale per occupazione e formazione,  assegnando  allo  stesso
una  quota  delle  risorse  nazionali  disponibili  del  Fondo   aree
sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano  le  risorse
del gia' Fondo  per  l'occupazione  istituito  con  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 (art.1, comma 7),  nonche'  le  risorse  comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali  concessi  in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  recante  «Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
finanziarie urgenti», e in particolare l'art. 37; 
  Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 5 febbraio  2009
per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla  messa
a regime del sistema di secondo  ciclo  di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2 comma 154; 
  Visto l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  riguardante  il  primo  anno  di  attuazione  2010-2011  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale a  norma  dell'art.
27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto  e  al  trasferimento  delle
risorse  relative  all'annualita'   2010   nella   misura   di   euro
189.109.570,00,  al  netto  delle  risorse  da   destinare   per   il
finanziamento   delle   attivita'   di   formazione    nell'esercizio
dell'apprendistato previste dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di utilizzare per il riparto di dette risorse  i  medesimi
criteri individuati dal decreto  interministeriale  del  29  novembre
2007 sopra richiamato e gia' applicati per le  annualita'  precedenti
sulla base del decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle
politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008; 
  Acquisito    il    concerto    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con nota prot. 1933/AOODGPS  del  25
giugno 2010  a  ripartire  le  suddette  risorse  secondo  i  criteri
definiti con decreto interministeriale del 19 novembre 2008; 
  Premesso tutto quanto sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Come  previsto  dalle  norme  richiamate   in   premessa,   con
riferimento all'annualita' 2010, sono destinati, ai  sensi  dell'art.
68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche
e integrazioni, euro 189.109.570,00 al finanziamento delle iniziative
per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e  alla  formazione
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al  netto  delle
risorse  da  destinare  per  il  finanziamento  delle  attivita'   di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa
vigente. 
  2. Le somme di cui al precedente comma  sono  poste  a  carico  del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite fra le regioni  e
le province autonome di Bolzano e  Trento,  sulla  base  dei  criteri
stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  del  19  novembre  2008  citato  in
premessa.  Le  risorse  assegnate  a  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati riportati
in tabella 2: 
 

         
 
  4. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate  puo'  essere
riservata per le  azioni  di  sistema  collegate  all'attuazione  del
diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da  altri
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. 
                               Art. 2 
 
  1.  Previa  trasmissione  di  copia  del  presente   decreto   alle
Amministrazioni  interessate,  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
politiche sociali procedera' al trasferimento delle  risorse  di  cui
alla tabella 1 indicata all'art. 1. 
  2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto le  regioni  e  le
province  autonome  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali estremi e importi degli impegni  assunti  con  atti
amministrativi  giuridicamente  vincolanti  riferiti   alle   risorse
trasferite. 
  3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di
istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo di
istruzione - diritto/dovere, ciascuna regione  e  provincia  autonoma
predispone un rapporto annuale di  attuazione  elaborato  secondo  le
linee guida fissate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  in  collaborazione  con  l'ISFOL,  da  inviare  allo  stesso
Ministero entro il 30  giugno  2011.  La  trasmissione  dei  rapporti
dovra', preferibilmente, avvenire  attraverso  posta  elettronica  ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla
base dei rapporti realizzati dalle regioni e le province autonome, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la  collaborazione
dell'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 
  4.  La  trasmissione  dei  rapporti  di  monitoraggio,  di  cui  al
precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce
condizione  ai  fini  dei  trasferimenti  di  risorse  relativi  alle
annualita' successive. 
  5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base
di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e
delle province autonome 
    Roma, 2 agosto 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 

 


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