Governo: modifiche alla disciplina sull'apprendistato di alta formazione - art. 50 D.L.vo n. 276/03

 

All'apprendistato per i percorsi di alta formazione possono accedere i soggetti, di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, oltre che per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, anche per i dottorati di ricerca.

In assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti dell’apprendistato per i percorsi di alta formazione, suppliscono le convenzioni tra Università e datori di lavoro. Trovano applicazione, per quanto compatibili i contenuti fissati dall’art. 49, comma 4 (forma scritta, cottimo, sommatoria dei periodi, divieto di recesso per il datore di lavoro se non per giusta causa o giustificato motivo) in quanto compatibili, e dall’art. 53 (possibile retribuzione di 2 livelli contrattuali in meno, esclusione dalla base di calcolo per il computo previsto da leggi o CCNL per l’applicazione di particolari istituti).

 

 

 

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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