Governo: modifiche alla disciplina sull'apprendistato di alta formazione - art. 50 D.L.vo n. 276/03
All'apprendistato per i percorsi di alta
formazione possono accedere i soggetti, di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni, oltre che per il conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, anche per i dottorati di ricerca.
In assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti
dell’apprendistato per i percorsi di alta formazione, suppliscono le convenzioni
tra Università e datori di lavoro. Trovano applicazione, per quanto compatibili
i contenuti fissati dall’art. 49, comma 4 (forma scritta, cottimo, sommatoria
dei periodi, divieto di recesso per il datore di lavoro se non per giusta causa
o giustificato motivo) in quanto compatibili, e dall’art. 53 (possibile
retribuzione di 2 livelli contrattuali in meno, esclusione dalla base di calcolo
per il computo previsto da leggi o CCNL per l’applicazione di particolari
istituti).
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it