Governo: modifiche alla disciplina sull'apprendistato professionalizzante - art. 49 D.L.vo n. 276/03
L'apprendistato professionalizzante non ha
più limiti temporali di durata minima, per cui l'unico limite rimasto è quello
massimo di 6 anni.
In caso di formazione esclusivamente
aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono
rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun
profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
la registrazione nel libretto formativo.
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it