Governo: modifiche alla disciplina sull'apprendistato professionalizzante - art. 49 D.L.vo n. 276/03

 

L'apprendistato professionalizzante non ha più limiti temporali di durata minima, per cui l'unico limite rimasto è quello massimo di 6 anni.
 

In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
 

 

 

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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