Governo: disposizioni in materia contributiva
I datori di lavoro che hanno corrisposto per
legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento
economico di malattia, con conseguente esonero dell’Inps dall’erogazione della
predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione
all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro
efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data
del 1° gennaio 2009.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo
la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza
sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo
al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per
interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è
disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 151 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile. In mancanza della riunificazione di
cui al l’improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in
ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva. Il giudice,
ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base
dell’eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria
esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la
riunificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335), è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
cinque anni nel territorio nazionale.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’INPS
metterà a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento.
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