Governo: cumulabilità tra pensione redditi da lavoro dipendente e autonomo
A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutte le
pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo, come ad esempio, quelli susseguenti ai
contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa,
ecc. Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente od autonomo le
pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto
ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate
presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), a
condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti ex lege n. 243/2004 e
fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.
Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di
vecchiaia liquidate con un’anzianità pari o superiore a 40 anni, che quelle di
vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60
se donna, mentre restano fuori le c.d. pensioni di reversibilità.
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