Governo: modifiche al D.L.vo n. 276/03 riguardante il contratto occasionale di tipo accessorio
Viene riscritto il comma 1, dell’art. 70 del D.L.vo n. 276/2003 che definisce il lavoro accessorio:
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attivita' agricole di carattere stagionale;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Viene riscritto anche il comma 5 dell’art. 72 del D.L.vo n. 276/2003:
Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalità
per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto il Ministro del Lavoro individua con decreto il concessionario abilitato
alla “gestione” dei voucher. Nelle more, tale incombenza è svolta dall’INPS e
dalle Agenzie per il Lavoro.
Sono state, tra l’altro, ampliate le fasce di possibile impiego (anche per le manifestazioni sportive e per i giovani under 25 durante il periodo delle vacanze scolastiche e per tutte le attività stagionali agricole e non soltanto quelle della vendemmia).
E' abrogato l’art. 71 che individuava soltanto alcuni soggetti che potevano
accedere al lavoro accessorio e che, altresì, indicava una sorta di iscrizione
in elenchi presso i centri per l’impiego è stato abrogato.
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