Governo: modifiche al D.L.vo n. 276/03  riguardante il contratto occasionale di tipo accessorio

 

Viene riscritto il comma 1, dell’art. 70 del D.L.vo n. 276/2003 che definisce il lavoro accessorio:

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

f) di attivita' agricole di carattere stagionale;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

 

Viene riscritto anche il comma 5 dell’art. 72 del D.L.vo n. 276/2003:

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto il Ministro del Lavoro individua con decreto il concessionario abilitato alla “gestione” dei voucher. Nelle more, tale incombenza è svolta dall’INPS e dalle Agenzie per il Lavoro.
 

Sono state, tra l’altro, ampliate le fasce di possibile impiego (anche per le manifestazioni sportive e per i giovani under 25 durante il periodo delle vacanze scolastiche e per tutte le attività stagionali agricole e non soltanto quelle della vendemmia).


E' abrogato l’art. 71 che individuava soltanto alcuni soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio e che, altresì, indicava una sorta di iscrizione in elenchi presso i centri per l’impiego è stato abrogato.
 

 

 

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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