Min.Lavoro: il nuovo libro unico del lavoro e le relative sanzioni
Tutti i datori di lavoro privati, con l'eccezione di quelli domestici, debbono istituire il c.d. “libro unico del lavoro” (destinato a sostituire libri come, ad esempio, quello di matricola e di paga), nel quale vanno riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.
Il libro unico del lavoro deve, altresì,
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il libro va compilato, per il mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
Le modalità di tenuta del libro unico sono
stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e degli Affari
Sociali, da emanare entro 30 giorni; con lo stesso provvedimento è stato
disciplinato il periodo transitorio. E' appena il caso di ricordare che, fin
tanto non sarà emanato il Decreto ministeriale, i libri matricola continueranno
ad essere obbligatori.
Il libro va conservato presso la sede legale dell’impresa (o presso i professionisti individuati dalla legge n. 12/1979) e possono essere esibiti agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail.L’obbligo della consegna del prospetto paga (legge n. 4/1953) è assolto dal datore di lavoro con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro.
L'apparato sanzionatorio relativo al libro unico del lavoro:
a) l’omessa esibizione del libro unico del lavoro è punita con una compresa tra
200 e 2.000 euro;
b) la mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti individuati dalla legge n. 12/1979 è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro che in caso di recidiva, sale ad una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro;
c) l’omessa o infedele registrazione, nell’ipotesi in cui dalla stessa discendano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita da 150 a 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, in un “range” compreso tra 500 e 3.000 euro. Tale previsione sanzionatoria appare oltre modo giusta, in quanto l’omessa e infedele registrazione è punita soltanto se da ciò ne derivano danni e non per il solo fatto che non è stato fatto un adempimento materiale, da cui non scaturiscono effetti negativi;
d) la mancata compilazione entro il 16 del mese successivo è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro: tale somma aumenta se riguarda più di 10 lavoratori (da 150 a 1.500 euro);
e) la mancata conservazione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro.
La contestazione di tali mancanze è opera degli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il rapporto ex art.
17 della legge n. 689/1981 va inviato alla DPL competente per territorio.
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it