Min.Lavoro: abrogazioni al decreto legislativo n. 66/03 sull'orario di lavoro
Abrogato il comma 5, dell'art. 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e le relative sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 18-bis, che prevedeva l'obbligo, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario e solo per il datore di lavoro che avesse avuto unità produttive che occupavano più di dieci dipendenti, di informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
Abrogato il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
che prevedeva l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare per iscritto i
servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it