Governo: le abrogazioni in materia di libri obbligatori

 

Dal 25 giugno 2008 sono abrogate le seguenti norme in materia di libri obbligatori e di altre norme e di contrasto al lavoro irregolare:
 

a) il libro matricola e del libro paga (previsti dall'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422);

b) il libro matricola e del libro paga per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti professionisti (previsti l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122);

c) l’art. 39 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, sull’obbligo, da parte del datore di lavoro, di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale; e l’art. 41, sempre del DPR 30 maggio 1955, n. 797, sull’obbligo del datore di lavoro di registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore;

d) il DPR relativo al riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo (decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053); 

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 riguardanti l'istituzione e la tenuta del libro matricola e del libro paga; 

f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che attiene alle modalità di conservazione dei libri paga e matricola;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8, sull’impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo;

h) il DPR 21 gennaio 1981, n. 179, in materia di impiego del personale artistico e tecnico;

i) il Registro di impresa per i datori di lavoro agricolo (l’articolo 9-quater del DL 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608);

j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferito all'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga ;

k) del decreto ministeriale 30 ottobre 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga; 

l) la procedura telematica delle dimissioni volontarie da parte del lavoratore (la legge 17 ottobre 2007, n. 188). (per approfondire clicca qui);

m) il comma 32 lett d) dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevedeva aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

n) i commi 47, 48, 49 e 50 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che prevedeva che al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

o) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla individuazione dei settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.


È appena il caso di ricordare che le abrogazioni relative ai libri obbligatori paga e matricola avranno valore solo dopo l’istituzione del libro unico del lavoro da parte di un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Abolito il registro del lavoro a domicilio e gli adempimenti conseguenti e il datore di lavoro che commette a domicilio lavori esterni all’attività produttiva deve riportare sul libro unico del lavoro sia il tipo che la quantità del lavoro che, infine, la misura della retribuzione (nuovo comma 5 dell’art. 3 della legge n. 877/1973). Viene cancellato il libretto personale di controllo previsto dall’art. 10 e, in sua vece, soccorre il libro unico del lavoro ove vanno indicate le date di consegna, di riconsegna del lavoro, la qualità e la quantità (nuovo comma 1 dell’art. 10). Viene abrogato l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 877/1973 e è, poi, abrogato anche il successivo comma 6.

 

 

 

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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