Governo: consegna ai lavoratori di copia della comunicazione anticipata di assunzione
All'atto della assunzione, prima dell’inizio
della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione anticipata di assunzione,
di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo, in tal modo, anche alla comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto nel
caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della
attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga
anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152.
La presente disposizione non si applica per il personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (personale in regime di diritto
pubblico), come magistrati, professori universitari, appartenenti alla carriera
prefettizia o diplomatica, appartenenti alle forze armate ed alla polizia.
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