Governo: conservazione dei libri obbligatori presso il consulente abilitato

 

I consulenti del lavoro e gli altri professionisti previsti dalla Legge 12/79, per lo svolgimento della attività loro prevista, possono conservare i documenti dei datori di lavoro presso i propri studi.
 

I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
 

Il consulente del lavoro e gli altri professionisti, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.

 

 

 

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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