Min.Lavoro: modifiche tese alla riduzione dei tempi della giustizia del lavoro
Modificato il comma 1 dell’art. 429 c.p.c.:
Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice
fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il
deposito della sentenza
Il successivo art. 56, afferma che tale disposizione trova applicazione nei
processi instaurati a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del
D.L. n. 112/2008.
La disposizione trova applicazione nei processi instaurati a partire dal 25
giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008.
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it