Min.Lavoro: modifiche alla procedura di assenza per malattia da parte di dipendenti nella P.A.
Innovati alcuni istituti in materia di malattia nella pubblica amministrazione:
a) per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci
giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day
hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita;
b) in caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell’anno solare (ossia al terzo) l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante la presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
c) la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla
Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno;
d) le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8:00
– 13:00 e 14:00 – 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i
festivi;
e) per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell’intera giornata
lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna
tipologia, viene calcolata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;
f) le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi
compresa l’astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per
lutto, per citazione a testimoniare, per l’espletamento delle funzioni di
giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n.
53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi
ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;
g) questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it