Governo: le modifiche al decreto legislativo n. 66/03 sull'orario di lavoro

 

E' stato modificato il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le disposizioni del Decreto Legge n. 112/2008:

* le parole o frasi inserite dal Decreto Legge n. 112/2008 sono sottolineate.

 

E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno

 

Modificato l’articolo 1, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che tratta del “lavoratore mobile":

Qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.

Modificato l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.
 

Modificato l’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.


Modificato l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.


Sostituita la lettera a) dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale.


Sostituito il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Sostituito il comma 3, dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 3, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.


Sostituito il comma 4 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.


Sostituito il comma 6 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 

Non viene applicato, al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 4 sulla durata massima dell'orario di lavoro e l'art. 7 sul riposo giornaliero, del decreto legislativo 2003 n. 66; ciò in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato. Sarà la contrattazione collettiva che definirà le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
 

 

 

 Il nuovo D.L.vo n. 66/08

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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