Governo: le modifiche al decreto legislativo n. 66/03 sull'orario di lavoro
E' stato modificato il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le disposizioni del Decreto Legge n. 112/2008:
* le parole o frasi inserite dal Decreto Legge n. 112/2008 sono sottolineate.
E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno
Modificato l’articolo 1, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che tratta del “lavoratore mobile":
Qualsiasi lavoratore impiegato quale membro
del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su
strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non
ferroviario.
Modificato l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì,
al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al
servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività
operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza
privata.
Modificato l’articolo 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo
giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilità.
Modificato l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto
periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore
a 14 giorni.
Sostituita la lettera a) dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale.
Sostituito il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66:
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Sostituito il comma 3, dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66:
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4,
dall’articolo 9, comma 3, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di
riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.
Sostituito il comma 4 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66:
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.
Sostituito il comma 6 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66:
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è
soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno
solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.
Non viene applicato, al personale delle aree
dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l'art.
4 sulla durata massima dell'orario di lavoro e l'art. 7 sul riposo giornaliero,
del decreto legislativo 2003 n. 66; ciò in ragione della qualifica posseduta e
delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della
responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato. Sarà la
contrattazione collettiva che definirà le modalità atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche.
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