Governo: denuncia l’inizio lavoro all’Istituto assicuratore per i parenti/lavoratori

 

Il datore di lavoro anche artigiano che abbia alle proprie dipendenze il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati e che prestino con o senza retribuzione opera manuale o non manuale, qualora non sia oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, e successive modificazioni) deve denunciare l’inizio del rapporto di lavoro, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

 

 

 

 Il Decreto Legge n. 112/08

 

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