Governo: modifiche alle modalità di trasmissione del prospetto informativo
Viene sostituito il comma 6 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente
legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un
prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1.
Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Al fine di assicurare l’unitarietà e
l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto
informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono
definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa
intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono
la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico.
In pratica, la trasmissione del prospetto dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e soltanto se sono avvenute modifiche occupazionali rispetto al precedente modello compilato.
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it