Consiglio di Stato: allattamento per il padre con la madre casalinga

 

Con sentenza n. 4293/2008, la sesta sezione del Consiglio di Stato, confermando una precedente decisione del TAR della Toscana, ha affermato che, ai sensi del D.L.vo n. 151/2001, i permessi per allattamento fino ad un anno di et� del bambino, spettano anche al lavoratore nel caso in cui la moglie sia impegnata come casalinga. La sentenza che, ovviamente, fa testo soltanto nel caso portato all�esame del Consiglio afferma che �premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, pu� beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l�espressione possa dirsi comprensiva della �lavoratrice� casalinga. La nozione di lavoratore assume diversi significati nell�ordinamento, e in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, � a quest�ultimo che occorre far riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternit�. In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell�ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto una interessante ricostruzione � fornita dalla Cassazione con la sentenza n. 20324/2005, al fine di risolvere il problema della risarcibilit� del danno da perdita della relativa capacit� di lavoro), non pu� che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attivit� che la distolgano dalla cura del neonato�.

 

 

 

 

La Sentenza n. 4293/08
 

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