Governo: convenzioni con i Comuni per attuare di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione di LSU

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2012, il DPCM 1° marzo 2012 attuativo dell'articolo 7-quinquies del  Decreto Legge 10  febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

Per quanto attiene alla materia lavoro:

E' disposto l'utilizzo, per l'anno  2012,  della  somma  di  130 milioni di euro, da destinare  alla  stipula  di  convenzioni  con  i Comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei  lavoratori impiegati  in attività  socialmente utili  di  cui  alle  seguenti disposizioni:
    quanto ad euro 19 milioni, sono utilizzati per la  proroga  delle attività di cui all'art.  9,  comma  15-bis,  del  decreto-legge  31 maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure  urgenti   in   materia   di stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitività   economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    quanto ad euro 110 milioni, sono utilizzati per le  finalità  di cui all'art. 3, del decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  recante «Disposizioni urgenti per favorire  l'occupazione»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
    quanto ad euro 1 milione, sono utilizzati per le finalità di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2012
Attuazione dell'articolo 7-quinquies del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. (12A05833) 

		 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero caseario», convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto, in particolare, l'art. 7-quinquies, comma  1,  del  predetto
decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  con  il  quale  e'  stato
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un Fondo al fine di  assicurare  il  finanziamento  di
interventi urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo  ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi  connessi  ad
eventi celebrativi; 
  Visto,  altresi',  l'art.  7-quinquies,  comma  2,   del   medesimo
decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  il  quale  stabilisce  che
l'utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del  comma  1  dello  stesso
articolo, e' disposto con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
con il quale sono  individuati  gli  interventi  da  finanziare  e  i
relativi importi indicando, ove necessario, le modalita' di  utilizzo
delle risorse da impiegare; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012)»; 
  Visto l'art. 33, comma 1, della predetta legge 12 novembre 2011, n.
183, il quale e' incrementata di 1.143 milioni  di  euro  per  l'anno
2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, tra le  finalita'  indicate  nell'elenco  3  allegato  alla
citata legge n. 183 del 2011; 
  Visto il secondo periodo dell'art. 33, comma 1, della citata  legge
12 novembre 2011, n. 183, che destina una quota pari a 100 milioni di
euro  per  l'anno  2012  al  finanziamento  di   interventi   urgenti
finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi  interventi
di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali  e  sociali  di  cui
all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13  dicembre  2010,
n. 220; 
  Visto l'art. 30, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che ha ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di
cui all'art. 7-quinquies, comma  1,  del  predetto  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5 -come integrato dall'art. 33, comma 1 della legge
12 novembre 2011, n. 183; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, che ha ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2012 il  Fondo  di
cui all'art. 7-quinquies, comma  1,  del  predetto  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5; 
  Visti gli articoli 14, comma 2-bis, 14-bis, comma 2, 25, comma 6  e
28, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con  i  quali
il  Fondo  di  cui  all'art.  7-quinquies,  comma  1,  del   predetto
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e'  stato  ridotto  per  l'anno
2012 complessivamente di 109,5 milioni di euro; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 6-quinquies del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, il quale stabilisce che alle finalita' indicate
nell'elenco 3 di cui all'art. 33, comma 1, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e' aggiunta la seguente voce: «Interventi di  carattere
sociale di cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
che ha ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo  di  cui
all'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5; 
  Considerato  che  si  rende  necessario  procedere  a   una   prima
ripartizione delle predette risorse, nei limiti  di  785  milioni  di
euro,  tra  le  finalita'  individuate  all'Elenco  3  allegato  alla
predetta legge 12 novembre 2011, n. 183; 
  Considerato di procedere alla ripartizione parziale  delle  risorse
destinate dall'Elenco 3 previsto all'art. 33, comma 1, primo periodo,
della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
  Rilevato che il Fondo di cui all'art.  7-quinquies,  comma  1,  del
predetto decreto-legge legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  presenta  le
necessarie disponibilita' finanziarie; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1. Le risorse pari a 785 milioni di euro per l'anno  2012,  di  cui
all'Elenco 3 previsto all'art. 33,  comma  1,  primo  periodo,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ripartite tra le  finalita'  ivi
individuate con le modalita' di seguito riportate. 
  2. E' disposto l'utilizzo, per l'anno  2012,  della  somma  di  103
milioni di euro, da  destinare  agli  interventi  per  assicurare  la
gratuita' parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art.  27,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  recante  «Misure  di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo». 
  3. E' disposto l'utilizzo, per l'anno  2012,  della  somma  di  130
milioni di euro, da destinare  alla  stipula  di  convenzioni  con  i
comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del
lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei  lavoratori
impiegati  in  attivita'  socialmente  utili  di  cui  alle  seguenti
disposizioni: 
    quanto ad euro 19 milioni, sono utilizzati per la  proroga  delle
attivita' di cui all'art.  9,  comma  15-bis,  del  decreto-legge  31
maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure  urgenti   in   materia   di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    quanto ad euro 110 milioni, sono utilizzati per le  finalita'  di
cui all'art. 3, del decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  recante
«Disposizioni urgenti per favorire  l'occupazione»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; 
    quanto ad euro 1 milione, sono utilizzati per le finalita' di cui
all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)». 
  4. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, nell'ambito della  voce
«Ulteriori esigenze dei Ministeri»: 
    della somma di 6 milioni di euro, da destinare al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali per le attivita'  previste
dall'art. 4, della legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  concernenti  in
particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da
enti, istituti e laboratori nazionali, la  raccolta,  elaborazione  e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo
agricolo  nazionale,  il  sostegno delle   associazioni   ed   unioni
nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico  vegetale
e del bestiame, svolto dalle  associazioni  nazionali,  la  tutela  e
valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la  prevenzione
e repressione  delle  frodi,  nonche'  il  sostegno  delle  politiche
forestali nazionali; 
    della somma di 5 milioni di euro, da destinare al  Fondo  per  le
politiche  della  famiglia,  di  cui  all'art.  19,  comma   1,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  5. E' disposto l'utilizzo,  per  l'anno  2012,  della  somma  di  5
milioni di euro, da destinare al Fondo per le politiche giovanili, di
cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  6. E' disposto l'utilizzo, per l'anno  2012,  della  somma  di  300
milioni di euro, da destinare ad  investimenti  del  Gruppo  Ferrovie
dello Stato - Contratto di programma con RFI. 
  7. E' disposto l'utilizzo, per  l'anno  2012,  della  somma  di  53
milioni di euro, per la professionalizzazione delle  Forze  armate  -
per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli  importi  di  cui
agli articoli 582 e 583, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, recante «codice dell'ordinamento militare». 
  8. E' disposto l'utilizzo, per l'anno  2012,  della  somma  di  120
milioni di euro, da destinare  all'adempimento  degli  impegni  dello
Stato italiano  derivanti  dalla  partecipazione  a  banche  e  fondi
internazionali. 
  9. E' disposto l'utilizzo, per  l'anno  2012,  della  somma  di  10
milioni  di  euro,  da  destinare  alle  provvidenze   alle   vittime
dell'uranio impoverito. 
  10. E' disposto l'utilizzo, per  l'anno  2012,  della  somma  di  3
milioni  di  euro,  da  destinare  all'Unione   italiana   ciechi   e
ipovedenti. 
  11. E' disposto l'utilizzo, per l'anno  2012,  della  somma  di  50
milioni di  euro,  per  interventi  di  sostegno  all'editoria  e  al
pluralismo dell'informazione. 

        
      
                               Art. 2 

 
  Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provvede  con  propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2012 
    


				 
                                                   Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                         e            
                                             Ministro dell'economia   
                                                e delle finanze       
                                                       Monti          

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 263. 

        
      

 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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