Min.Lavoro: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2012, il decreto 15 maggio 2012 con la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione  del  montante contributivo.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 15 maggio 2012

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione  del  montante
contributivo. (12A05900) 
 	 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E  ASSICURATIVE  DEL   MINISTERO  DEL
                               LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
		 
                           di concerto con 

   IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

 
  Vista la legge 8 agosto  1995,  n.  335,  di  riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio  e  complementare  che  ha  ridefinito  il
sistema previdenziale italiano introducendo  il  sistema  di  calcolo
contributivo mediante il quale  l'importo  della  pensione  annua  si
ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi  per  il
coefficiente di trasformazione di cui alla tabella  A  allegata  alla
medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247,
che, con effetto dal 1º gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di
trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995; 
  Visto il comma 15 della medesima legge n.  247  del  2007,  che  ha
modificato  l'art.  1,  comma  11,  della  legge  n.  335  del  1995,
prevedendo  che  la  procedura  di  rideterminazione   dei   suddetti
coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   laddove   dispone   che
l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico  agli
incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura
di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del  1995,  anche  ai
coefficienti di trasformazione per le eta' superiori a 65 anni; 
  Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  laddove  stabilisce   che   il   proseguimento   dell'attivita'
lavorativa   e'   incentivato   dall'operare   di   coefficienti   di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,  fatti  salvi
gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 11, della legge  n.  335  del  1995,  laddove
prevede che il  calcolo  dei  coefficienti  di  trasformazione  debba
avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche  e  dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo  periodo  rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti  a  contribuzione  previdenziale,
rilevati dall'ISTAT; 
  Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti
dall'Istituto nazionale di statistica  rispettivamente  con  nota  n.
SP/279.2012 del 13 marzo 2012 e con nota n. SP/399.2012 del 5  aprile
2012; 
  Visto il verbale della conferenza di servizi lavoro/economia del 15
maggio 2012, conclusiva del procedimento amministrativo di  revisione
dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state  condivise,  con
l'approvazione della nota  tecnica  allegata  al  medesimo,  le  basi
tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti,
unitamente alla tabella relativa ai  coefficienti  di  trasformazione
aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti; 
  Considerato che la rideterminazione  dei  vigenti  coefficienti  di
trasformazione del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza
dal 1° gennaio 2013; 
		 
                              Decreta: 

				 
                           Articolo unico 

 
  A decorrere dal 1° gennaio 2013, i divisori  e  i  coefficienti  di
trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, sono rideterminati nella misura indicata dalla
tabella allegata  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante. 
    Roma, 15 maggio 2012 


				 
                                    Il direttore generale             
                        per le politiche previdenziali e assicurative 
                                  del Ministero del lavoro            
                                 e delle politiche sociali            
                                        Gambacciani                   
Il ragioniere generale dello Stato 
   del Ministero dell'economia 
        e delle finanze 
            Canzio 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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