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Min.Lavoro: quote per stranieri che partecipano a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2013, il Decreto Ministeriale 16 luglio 2013 con la determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2013 
Determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di
cittadini stranieri per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione
professionale e tirocini formativi. (13A07121) 
                        IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  "Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni; 
  Visto in particolare, l'articolo 27, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso
dall'estero, alla lettera f), prevede  l'ingresso  di  "persone  che,
autorizzate a soggiornare per  motivi  di  formazione  professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante"Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1 comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286",  come  modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,  n.  334
recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione"; 
  Visto in particolare, l'articolo  40,  comma  9,  lettera  a),  del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999   e
successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano  fare
ingresso in Italia, per finalita' formativa, per  lo  svolgimento  di
tirocini funzionali al completamento di  un  percorso  di  formazione
professionale; 
  Visto l'articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che  prevede
che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio, che intendano frequentare  corsi  di  formazione
professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero
che intendano svolgere i tirocini formativi di cui  all'articolo  40,
comma 9),  lettera  a),  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999 e  successive  modificazioni,  possono  essere
autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei  limiti  di  un
contingente annuale; 
  Visto l'articolo9,comma 8,del decreto legge 28 giugno 2013,  n.  76
che prevede che il contingente triennale e' determinato  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno e degli affari esteri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e
successive modificazioni,da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno
dell'anno successivo al triennio; 
  Visto altresi', che il medesimo art. 9, comma 8 del  decreto  legge
28 giugno 2013 n. 76 prevede che qualora il decreto di programmazione
triennale  non  venga  adottato  entro  la  scadenza  stabilita,   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo  semestre
dell'anno,puo' provvedere, in via transitoria, con  proprio  decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 12 luglio 2012, che, in via transitoria e nel limite delle  quote
stabilite per l'anno 2011, ha determinato il contingente  per  l'anno
2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi
a frequentare i corsi  di  cui  all'articolo  44-bis,  comma  5,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive
modificazioni, e nel numero  di  5.000  gli  ingressi  per  stranieri
chiamati a svolgere i tirocini  formativi  di  cui  all'articolo  40,
comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  n.
394/1999 e successive modificazioni; 
  Considerato che, alla data del 30 giugno 2013, non e' stato  ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale  del  contingente  di
cui all'art. 44-bis,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, ne' il decreto  di
programmazione triennale di cui all'articolo 9, comma 8, del  decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2013 il limite massimo di ingressi  in  Italia  degli
stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto di studio e' determinato in: 
  a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla  certificazione
delle competenze  acquisite  di  durata  non  superiore  a  24  mesi,
organizzati da  enti  di  formazione  accreditati  secondo  le  norme
dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  b)  5.000  unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  25
marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un  percorso  di
formazione professionale. 
                               Art. 2 
 
  1. Le quote di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  sono
ripartite tra le  Regioni  e  Province  Autonome  come  da  prospetto
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il presente decreto verra' trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo secondo la normativa vigente. 
    Roma, 16 luglio 2013 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 11, foglio n. 233 

 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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