Min.Lavoro: graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo per LSU

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 5 maggio 2009, il Decreto  26 maggio 2009, con la graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera e), legge 296/2006 per lo svolgimento di attivitą socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attivitą socialmente utili con oneri a carico degli stessi Enti.

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 26 maggio 2009
 

Graduatoria  dei  comuni  con  meno  di 50.000 abitanti ammessi al
contributo  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1156,  lettera e), legge
296/2006  per  lo  svolgimento  di  attivita' socialmente utili e per
l'attuazione  di  misure  di  politiche attive del lavoro riferite ai
lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente  utili  con oneri a
carico degli stessi Enti. (09A11254)
                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione
  Visto l'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che autorizza il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di
1  milione  di  euro,  per  l'anno  2007,  previa  intesa  in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nuove convenzioni per lo
svolgimento  di  attivita'  socialmente  utili  e per l'attuazione di
misure  di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno sette
anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti;
  Vista  l'intesa  acquisita  in  sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in data 18 dicembre 2008;
  Visto  l'art.  2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n.  81,  che  individua i soggetti impegnati in progetti di attivita'
socialmente  utili  con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'art.  1,  comma  7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 78, comma 2, lett. a), b), d) della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:
   la   realizzazione,  da  parte  delle  regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione  dei  soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
   le  risorse  necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i  soggetti non
stabilizzati  la  copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%,
dell'assegno  per  prestazioni  in attivita' socialmente utili di cui
all'art.  4  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81 e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
   la  possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse
del  Fondo  per  l'occupazione,  destinate alle attivita' socialmente
utili  e  non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni, per misure
aggiuntive  di  stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
  Visto  il  decreto  del 9 gennaio 2009 del direttore generale degli
ammortizzatori  sociali  e incentivi all'occupazione - emanato previa
intesa  acquisita  in  data  18  dicembre  2008 in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e Bolzano - recante i criteri per l'assegnazione
delle  risorse ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. e) della legge
27  dicembre  2006,  n.  296  e disposizioni procedurali attuative di
questa  norma (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 15 del 20 gennaio 2009);
  Considerato che il suddetto decreto direttoriale assegna le risorse
ai  lavoratori  che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma
1, decreto legislativo n. 81/2000, impegnati in attivita' socialmente
utili  nei comuni con meno di 50.000 abitanti, con oneri totalmente a
carico  dei  medesimi  comuni,  dal  1°  gennaio  2000  o da una data
precedente;
  Visti in particolare:
   l'art.  2  del citato decreto direttoriale del 9 gennaio 2009, che
ai  fini  dell'ammissione  i  ai  contributi di cui all'art. 1, comma
1156,  lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che
i comuni interessati devono presentare al Ministero del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III, apposita domanda
entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del decreto medesimo nella
Gazzetta Ufficiale;
   l'art.  3 del citato decreto direttoriale il quale prevede che, ai
fini   dell'assegnazione  delle  risorse,  il  Ministero  del  lavoro
predispone  apposita  graduatoria  tra  i comuni che hanno presentato
domanda  e  che  presentano  i  requisiti  richiesti,  sulla base dei
criteri individuati dal medesimo art. 3;
  Vista  la decisione della Commissione 4 agosto 2006, n. 2006/595/CE
che   fissa   l'elenco   delle  regioni  ammesse  a  beneficiare  del
finanziamento   dei  Fondi  strutturali  nell'ambito  dell'«Obiettivo
Convergenza»  per il periodo 2007-2013 ed in particolare gli Allegati
I  e  II  che  comprendono in tale Obiettivo le medesime regioni gia'
«Obiettivo 1» per il periodo 2000-2006;
  Ritenuto,   pertanto,   che   il  riferimento  alle  «aree  di  cui
all'Obiettivo 1 CE» contenuto nel citato art. 3, comma 2, del decreto
direttoriale  9  gennaio 2009 debba intendersi riferito, attualmente,
alle  regioni  dell'«Obiettivo  Convergenza»  di  cui alla richiamata
decisione della Commissione 4 agosto 2006, n. 2006/595/CE;
  Considerato  che  sono pervenute dai comuni ventotto domande per la
stipula  di  convenzioni  ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. e),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che , in seguito, un comune ha
ritirato la propria domanda;
  Viste  in  particolare,  nell'ambito dell'istruttoria relativa alle
domande  pervenute,  le  note  con  le  quali  sono  state fornite le
informazioni,  richieste  dalla  scrivente,  dalle regioni Basilicata
(nota  n.  72545/74AA  del  9  aprile 2009) Calabria (n. 14829 del 17
aprile 2009) Campania (n. 391331 del 6 maggio 2009 e n. 422035 del 14
maggio  2009)  Piemonte (n. 20018/DB1504 del 21 aprile 2009) Sardegna
(n. 11526 del 6 aprile 2009) e Sicilia (n. 863 del 7 aprile 2009) per
i comuni dei rispettivi territori;
  Considerato      che,      alla      conclusione     dell'attivita'
istruttoria: diciassette   comuni   non   sono   stati  ammessi  alla
concessione  dei  contributi  poiche'  e'  stato  accertato  che  non
presentano  i  requisiti  previsti dall'art. 1, comma 1156, lett. e),
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  dal richiamato decreto
direttoriale  9  gennaio  2009;  dieci comuni sono stati ammessi alla
concessione  dei contributi poiche' e' stato accertato che presentano
i  requisiti  previsti dall'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge
27  dicembre  2006,  n.  296  e dal richiamato decreto direttoriale 9
gennaio 2009;
Viste  le note con le quali si e' preso atto del ritiro della propria
domanda  da  parte  di  un  Comune  e  si  e' provveduto a comunicare
ai diciassette    comuni    non   ammessi,   il   relativo   motivato
provvedimento;
  Ritenuto   di   ordinare   le   dieci   domande  ammissibili  nella
graduatoria, predisposta sulla base dei criteri individuati dall'art.
3 del decreto direttoriale del 9 gennaio 2009;
  Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria medesima;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  approvata  la  seguente  graduatoria  relativa  ai dieci comuni
ammessi  alla  concessione dei contributi ai sensi dell'art. 1, comma
1156,  lett.  e)  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, predisposta
sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del
9  gennaio 2009 - emanato previa intesa acquisita in data 18 dicembre
2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano - recante i
criteri  per l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma
1156,  lett.  e)  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, oltre che
disposizioni  procedurali attuative di questa norma (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2009).


                               Art. 2.

  Il  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali
procedera'  alla  stipula  delle convenzioni con i suddetti Comuni ai
fini del trasferimento delle risorse.
                               Art. 3.

  Le  risorse  assegnate  verranno  trasferite  secondo  le modalita'
indicate nelle convenzioni di cui al precedente articolo.
   Roma, 26 maggio 2009
                                       Il direttore generale: Mancini

 


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