Min.Lavoro: accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni usuranti

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, il decreto 20 settembre 2011 per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La domanda di accesso al beneficio (di cui all'art. 2, comma l, del  decreto  legislativo 21 aprile 2011, n. 67), va presentata all'ente  previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è  iscritto.

Per le istanze di  accesso  al  beneficio  dichiarate procedibili ma escluse dal  beneficio, si potrà promuovere, esclusivamente per  motivi  di  merito  ed  entro  trenta giorni  dalla  comunicazione  di  esclusione,  ricorso  al   Comitato regionale per i rapporti di lavoro (di cui  all'art.  17  del  decreto legislativo del 23  aprile  2004,  n.  124), così come disposto dall'articolo 8 del decreto ministeriale. 

 

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

 

a)  indicare  la  volontà   di   avvalersi,   per   l'accesso   al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;  

b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che,  relativamente  alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa  contenuto,   ha   valore   esclusivamente   definitorio   delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;  

c) contenere, in relazione alle tipologie di  attività  lavorative di cui all'art.  1,  comma  1,  lettere  da  a)  a  d),  del  decreto legislativo,  la  corrispondente  documentazione  minima   necessaria indicata nella tabella A allegata al  presente  decreto,  di  cui  è parte integrante.  

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2011
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti. (11A15225) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24
dicembre 2007, n. 247; 
  Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come  modificato
dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.  67,  che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  per  stabilire   le   modalita'   di   attestazione   dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art.
1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, della  sanita'  e  per  la
funzione pubblica del 19 maggio 1999; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  13
luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del  decreto  legislativo
21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e'
presentata all'ente  previdenziale  presso  il  quale  il  lavoratore
interessato  e'  iscritto,  secondo  modalita'   definite   dall'ente
medesimo. 
  2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui  al
comma 1 deve: 
  a)  indicare  la  volonta'   di   avvalersi,   per   l'accesso   al
pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo; 
  b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle
attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del decreto legislativo, fermo restando che,  relativamente  alla
lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in
essa  contenuto,   ha   valore   esclusivamente   definitorio   delle
caratteristiche temporali del lavoro notturno; 
  c) contenere, in relazione alle tipologie di  attivita'  lavorative
di cui all'art.  1,  comma  1,  lettere  da  a)  a  d),  del  decreto
legislativo,  la  corrispondente  documentazione  minima   necessaria
indicata nella tabella A allegata al  presente  decreto,  di  cui  e'
parte integrante. 
  3. La documentazione di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e'  tenuto  a
rendere disponibile per il  lavoratore,  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta,  tenuto  conto  degli  obblighi  di  conservazione   della
medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata  impossibilita',
la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata  dal  datore
di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in
originale. 
                               Art. 2 
 
 
                      Procedimento accertativo 
 
  1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art.  1  del
presente decreto e' svolta  dalla  sede  territorialmente  competente
dell'ente previdenziale presso il quale il  lavoratore  e'  iscritto.
Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio  ed
in relazione alle singole  istanze,  detto  ente  puo'  avvalersi  di
rappresentanti di altri  enti  previdenziali  e  assicurativi  e  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  nonche'   della
collaborazione, sulla base di specifiche  intese,  di  rappresentanti
delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici. 
  2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi  dell'art.  14  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  fornita  agli  enti  previdenziali
interessati, ove necessario, ogni indicazione per  la  specificazione
dei   criteri   da   seguire   nell'espletamento   del   procedimento
accertativo,  con  particolare  riferimento  all'accertamento   delle
attivita' di cui  all'art.  1,  comma  l,  lettera  c),  del  decreto
legislativo e del  rispetto  dei  requisiti  quantitativi  di  lavoro
indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo  decreto
legislativo. 
                               Art. 3 
 
 
              Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia 
 
  1.  Il  monitoraggio  delle  domande   accolte,   ai   fini   della
individuazione  di  eventuali  scostamenti  rispetto   alle   risorse
finanziarie  annualmente  disponibili  per   legge,   e'   effettuato
attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento,  presso
l'INPS,  delle  informazioni  trasmesse  dagli   enti   previdenziali
interessati e concernenti: 
  a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore,  dei  requisiti
pensionistici agevolati; 
  b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico; 
  c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma  1  sia  superiore  allo  stanziamento  previsto,  la
decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e'  differita  in
ragione della data  di  maturazione  dei  requisiti  agevolati  e,  a
parita' degli stessi, della data di presentazione  della  domanda  di
accesso al beneficio. 
  3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di  eventuale
differimento del trattamento  pensionistico  si  provvede  attraverso
indizione, da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art.  14  della
legge 7 agosto l 990, n. 241. 
                               Art. 4 
 
 
                Comunicazioni dell'ente previdenziale 
 
  1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2,
comma l, del decreto legislativo, l'ente  previdenziale  comunica  al
lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla
lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30  ottobre  di  ciascun
anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1: 
  a)  l'accoglimento  della  domanda,  con  indicazione  della  prima
decorrenza utile, qualora sia accertato  il  possesso  dei  requisiti
relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e  sia
verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; 
  b)  l'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   relativi   allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e  pesanti,  con  differimento
della   decorrenza   del   trattamento   pensionistico   in   ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima  data
utile per l'accesso al pensionamento viene  indicata  con  successiva
comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3; 
  c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il  possesso
dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose  e
pesanti. 
                               Art. 5 
 
 
                         Verifiche ispettive 
 
  1. L'espletamento dell'attivita' di verifica  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di
intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  sulle  istanze  individuate  dalle
predette   amministrazioni    in    relazione    alla    complessita'
dell'istruttoria. 
                               Art. 6 
 
 
              Modalita' di rilevazione e comunicazione 
 
  1. Con riferimento alle attivita'  lavorative  svolte  a  decorrere
dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via  telematica  alla
Direzione   provinciale   del   lavoro   e   all'ente   previdenziale
interessato,  attraverso  la  compilazione  di   un   unico   modello
disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali: 
    a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del  decreto  legislativo,
con periodicita' almeno annuale, il periodo o  i  periodi  nei  quali
ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma  1,
lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso  di  svolgimento
di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del  predetto  comma  1,
detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei
giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche  ai
fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma; 
    b) ai  fini  di  cui  all'art.  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo: 
  1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; 
  2)  entro  trenta  giorni   dall'inizio,   lo   svolgimento   delle
lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo. 
  2. In caso di omissione delle comunicazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), si applica quanto previsto  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  3. Modalita' diverse di esecuzione  degli  adempimenti  di  cui  al
comma 1 possono essere introdotte con  apposite  convenzioni  tra  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali interessati. 
                               Art. 7 
 
 
                      Scambio di dati tra enti 
 
  1. Gli enti che  gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria
provvedono,  anche  ai  fini  del  procedimento  accertativo  di  cui
all'art. 2 e delle  verifiche  ispettive  di  cui  all'art.  5,  allo
scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche  attraverso  modalita'
informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e
6,   del   decreto   legislativo.   Con    particolare    riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo  art.  1  del  decreto
legislativo,  l'utilizzo  da  parte  dell'ente  previdenziale   delle
informazioni  relative  alla  dimensione,  all'assetto  organizzativo
dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni  aziendali,  anche  come
risultanti dall'analisi dei dati  amministrativi  in  possesso  degli
altri enti previdenziali e assicurativi,  avviene  secondo  modalita'
stabilite da specifiche intese tra i predetti enti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Ricorsi amministrativi 
 
  1. In relazione alle istanze di  accesso  al  beneficio  dichiarate
procedibili ma escluse comunque dal  beneficio,  il  lavoratore  puo'
promuovere, esclusivamente per  motivi  di  merito  ed  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  di  esclusione,  ricorso  al   Comitato
regionale per i rapporti di lavoro di cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo del 23  aprile  2004,  n.  124.  Decorso  inutilmente  il
termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si
intende respinto. 
  2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per  i  rapporti
di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale
dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle  valutazioni  del
presidente  dello  stesso  Comitato,  tale  integrazione  si   riveli
necessaria in relazione allo specifico ricorso. 
  3. Ai rappresentanti designati ai sensi del  comma  2,  non  spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 settembre 2011 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151 
 
Tabella A 1° parte
Tabella A 2° parte
Tabella A 3° parte

 


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