Min.Interno: le nuove regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno

 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, il Decreto interministeriale contenente le nuove regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.

 

MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 28 settembre 2009
 

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta  di
soggiorno. (10A00906) 
          
Capo I 
 
 Regole tecniche e di sicurezza 
 relative al permesso di soggiorno 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
  
                                  e 
  
     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti gli articoli  11  e  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  agosto  1999,  n.394  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante il regolamento di attuazione del predetto testo
unico; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento  CE  n.  1030/2002  del  13  giugno  2002  che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2003,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la  disciplina
dei servizi di vigilanza e controllo  sulla  produzione  delle  carte
valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»; 
  Visto il decreto 3 agosto  2004,  recante  «Regole  tecniche  e  di
sicurezza relative al permesso ed alla carta di  soggiorno»,  con  il
quale e' stato approvato il vigente modello di permesso di soggiorno; 
  Vista la direttiva  2003/109/CE  del  Consiglio  UE  relativa  allo
status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007,  n.  3  di  attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa  allo  status  di  cittadini  di
paese terzi soggiornanti di lungo periodo; 
  Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater  della  legge  31
marzo 2005, n.43; 
  Vista la procedura d'infrazione 2006/2075  attivata  nei  confronti
dell'Italia, ai sensi dell'art. 226 Trattato CE con  decisione  della
Commissione del 6 maggio 2008; 
  Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello
del permesso di soggiorno conformemente  alle  previsioni  introdotte
dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli  5,  e  9,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
    a) per «documento di soggiorno: il "permesso di soggiorno" di cui
all' art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286
e successive modificazioni,  o  il  "permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di  lungo  periodo»,  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286  e  successive  modificazioni,
costituito  dall'insieme  del  supporto   fisico   e   del   supporto
informatico; 
    b) per «SSCE-PSE»:  il  sistema  di  sicurezza  del  circuito  di
emissione dei permessi di soggiorno; 
    c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
Spa; 
    d)  per  «Magazzino»:   il   Magazzino   Tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    e)  per  «Vettore»:  il  vettore  selezionato  specializzato  nel
trasporto e nella distribuzione, su tutto  il  territorio  nazionale,
dei valori in condizioni di sicurezza; 
    f) per «Enti»: le amministrazioni e gli uffici competenti per  il
procedimento  amministrativo,  per  l'attivazione  informatica  e  la
consegna dei documenti di soggiorno; 
    g)  per  «ente  responsabile  dell'SSCE:  il  Dipartimento  della
Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; 
    h) per  «dati»:  i  dati  identificativi  dello  straniero  e  di
eventuali figli minorenni; 
    i) per «chiavi di sicurezza»: la coppia  di  chiavi  asimmetriche
che consentono l'autenticazione del mittente  e  la  cifratura  delle
informazioni durante una sessione di lavoro; 
    l) per  «template  biometrico»:  la  trasformazione  in  sequenza
numerica  dell'immagine   dell'impronta   digitale   o   altro   dato
biometrico; 
    m) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario  alla
fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo; 
    n) per «CIE»: la carta d'identita'  elettronica  o  il  documento
d'identita' elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    o) per «testo unico»: testo unico delle disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni. 

Capo I 
 
 Regole tecniche e di sicurezza 
 relative al permesso di soggiorno 
 
                               Art. 2 
 
 
                       Documento di soggiorno 
 
  1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti  nel  territorio  dello  Stato,  che  si  trovano  nelle
condizioni previste degli articoli 5 e 9 del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e successive  modificazioni,  e'  rilasciato  su
modelli conformi a quelli individuati nell'Allegato A, che  fa  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Il documento di soggiorno e'  prodotto  con  le  caratteristiche
individuate  nell'Allegato  B  che  ne  stabilisce  le  modalita'  di
compilazione e che fa parte integrante del presente decreto. 
  3.  Il  documento  di  soggiorno  contiene  i  dati  richiesti  dal
regolamento  (CE)  1030/2002,  nonche',  in  formato  digitale,   per
l'accesso da parte  dei  soli  organi  pubblici  autorizzati,  quelli
acquisiti in attuazione dell'art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
30 luglio 2002, n.189. Lo stesso puo' altresi' contenere, in  formato
digitale, i dati occorrenti per le funzionalita' di cui all'art. 4. 

  
Capo I 
 
 Regole tecniche e di sicurezza 
 relative al permesso di soggiorno 
                               Art. 3 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del
rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali
e' effettuato nel rispetto dell'art. 31 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 nonche'  delle  ulteriori  prescrizioni  tecniche
descritte nell'Allegato B. 
  2. Il documento di soggiorno puo' contenere dati, anche biometrici,
in conformita' al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del  13
giugno 2002, e successive modificazioni, e, in  formato  digitale,  i
dati occorrenti per le funzionalita' di cui all'art. 4. 

    
Capo I 
 
 Regole tecniche e di sicurezza 
 relative al permesso di soggiorno 
                               Art. 4 
 
 
                      Interoperabilita' con CIE 
 
  1.  La  compatibilita'  e  l'interoperabilita'  del  documento   di
soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo  in
rete, e' assicurata con una coerente struttura fisica  e  logica  del
microprocessore. 
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009, 
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 232. 

        
Capo II 
 
 Regole tecniche di base e norme procedurali 
 
                               Art. 5 
 
 
                   Supporto fisico ed informatico 
 
  1. Il supporto fisico del documento di soggiorno e'  costituito  da
una carta plastica conforme  alle  norme  ISO/IEC  7816-1,  7816-2  e
ISO/ID-001 ed e' integrato da un supporto informatico. 
  2. Il supporto fisico e' stampato con  le  tecniche  tipiche  della
produzione di carte valori ed e'  dotato  degli  elementi  fisici  di
sicurezza  atti  a  consentire  il  controllo  dell'autenticita'  del
documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti  portatili  e
di laboratorio. 
  3. Il supporto informatico e' costituito di un microprocessore  per
la  memorizzazione  delle  informazioni  necessarie  alle  operazioni
connesse alle procedure di autenticazione in rete  del  documento  di
soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo
utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le  caratteristiche
tecniche  e  l'architettura  logica  del  supporto  informatico  sono
conformi alle specifiche indicate nell'allegato B. 

     
Capo II 
 
 Regole tecniche di base e norme procedurali 
 
                               Art. 6 
 
 
       Produzione, inizializzazione e formazione del documento 
 
  1. La produzione del  documento  di  soggiorno  e'  riservata  all'
Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano  la
produzione delle carte valori e  dei  documenti  di  sicurezza  della
Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza. 
  2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno  di  cui  al
presente decreto, l'Istituto, nell'ambito del  proprio  stabilimento,
costituisce uno speciale settore con accesso limitato  ai  dipendenti
addetti alle specifiche lavorazioni  e  sorvegliato  dalle  Forze  di
polizia, dotato altresi' delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei
sistemi  di  sorveglianza  elettronici  definiti  d'intesa   con   il
Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Nella fase  di  inizializzazione  dei  documenti  di  soggiorno,
l'Istituto  provvede  a  strutturare  il  supporto  fisico  e  quello
informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell'Allegato
B. 
  4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto,
ricevuta la  necessaria  abilitazione  ad  emettere  i  documenti  di
soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le  modalita'
indicate nell'allegato B,  i  dati  identificativi  della  persona  e
quelli  relativi  ai  figli   minorenni   nel   microprocessore,   in
quest'ultimo  memorizza  anche  la  chiave  biometrica.   L'Istituto,
garantendo l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore,
effettua la personalizzazione  grafica  del  documento  di  soggiorno
riportando i dati identificativi della persona e quelli  relativi  ai
figli minorenni. 
  5. L'Istituto, utilizzando le  chiavi  di  sicurezza,  comunica  al
SSCE-PSE il completamento delle attivita' di cui ai precedenti commi.
L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione
e personalizzazione del documento di soggiorno. 

        
Capo II 
 
 Regole tecniche di base e norme procedurali 
 
                               Art. 7 
 
 
                  SSCE-PSE e software di sicurezza 
 
  1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente  decreto,  il
Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza: 
    a) assicura la realizzazione, la gestione e la  manutenzione  del
SSCE-PSE; 
    b) fornisce all'Ente titolare del  procedimento  il  software  di
sicurezza finalizzato a garantire l'integrita' e la  riservatezza  di
dati durante  la  trasmissione  delle  informazioni  necessarie  alla
formazione dei documenti di soggiorno; 
    c) fornisce all'Istituto le chiavi  di  sicurezza  finalizzate  a
garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati  durante   la
trasmissione delle copie elettroniche dei documenti  di  soggiorno  e
durante le fasi di formazione; 
    d) fornisce l'accesso ai servizi per l'attivazione ed il rilascio
del documento di soggiorno; 
  2. l'Ente responsabile della gestione  di  SSCE-PSE,  nei  casi  di
furto,    smarrimento    o    revoca,    procede     all'interdizione
dell'operativita' del documento di  soggiorno  secondo  le  modalita'
descritte nell'allegato B. 
Capo II 
 
 Regole tecniche di base e norme procedurali 
 
                               Art. 8 
 
 
                Trasmissione e custodia del documento 
 
  1. Il trasporto dei permessi di  soggiorno  elettronici  agli  Enti
preposti al rilascio e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 63 e seguenti del  decreto  ministeriale  4  agosto  2003  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per  la
disciplina dei servizi di  vigilanza  e  controllo  sulla  produzione
delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto», citato in
premessa. Il  soggetto  che  effettua  il  trasporto  risponde  della
quantita' dei colli affidati alla sua custodia,  dell'integrita'  dei
sigilli e della consegna ali Enti destinatari, dislocati su tutto  il
territorio nazionale. 
  2. Il Soggetto affidatario, di cui al comma 1, riceve in  carico  i
documenti   elettronici   dal   Magazzino   Tesoro   del    Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze,  secondo  modalita'   e   procedure
stabilite  nel  succitato  decreto  ministeriale  4  agosto  2003,  e
successive modificazioni, nonche' in base a quanto stabilito al punto
2.2.3.6 dell'Allegato «B» del presente decreto  e  nel  rispetto  del
termine indicato nel Decreto Dirigenziale di cui al  successivo  art.
10. 
  3. L'Istituto  assicura  livelli  di  servizio  che  consentano  la
disponibilita'  presso  l'ente  incaricato  della  distribuzione  dei
documenti formati entro il termine indicato del Decreto  Dirigenziale
di cui al successivo art. 10. 
  4. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna  ai  richiedenti,
adottano  ogni  idonea  misura  per  la  custodia  dei  documenti  di
soggiorno in condizioni di sicurezza. 

        
Capo II 
 
 Regole tecniche di base e norme procedurali 
 
                               Art. 9 
 
 
              Procedure di sicurezza per l'attivazione 
                     e la consegna del documento 
 
  1. L'attivazione informatica del documento di  soggiorno  avvengono
nel rispetto della seguente procedura di sicurezza: 
    a) l'utilizzo  delle  funzionalita'  del  software  di  sicurezza
SSCE-PSE; 
    b) l'Ente responsabile del procedimento, a richiesta, tramite  il
software di sicurezza, stampa la busta contenente i codici utente  di
sicurezza (PIN, PUK e CIP); 
    c) l'avvenuta consegna del permesso di soggiorno viene registrata
tramite i servizi di cui all'art. 7, pt.1, lett. d). 

  
Capo III 
 
 Modalita' e tempi di attuazione 
 
                               Art. 10 
 
 
                    Avvio della fase di rilascio 
 
  1. Ai fini del rilascio del documento di  soggiorno,  le  modalita'
per la sostituzione del documento di  soggiorno  di  cui  al  decreto
ministeriale 3 agosto 2004 e per  l'attivazione  e  la  consegna  del
documento di soggiorno saranno stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'interno. 
    Roma, 28 settembre 2009 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
 
     Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009, 
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 232. 

Capo III 
 
 Modalita' e tempi di attuazione 
 
                                                           Allegato A 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
       
Capo III 
 
 Modalita' e tempi di attuazione
                                                           Allegato B

 


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