Min.Lavoro: le nuove disposizioni relative agli Istituti di patronato e assistenza sociale

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, le nuove disposizioni relative agli Istituti di patronato e assistenza sociale.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 14 dicembre 2009
 

Disposizioni  relative  agli  Istituti  di  patronato  e   assistenza
sociale. (10A00823) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente «Nuova disciplina
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; 
  Visto l'art. 10,  comma  1,  lettera  b),  della  citata  legge  n.
152/2001, il  quale  ha  previsto  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l' individuazione
dei criteri generali per la stipula di apposite convenzioni, tra  gli
istituti  di  patronato  e  di   assistenza   sociale   e   pubbliche
amministrazioni ed organismi comunitari, per  lo  svolgimento,  senza
scopo di lucro, di attivita' di sostegno, informative, di servizio  e
di assistenza tecnica; 
  Visto, inoltre, l'art. 10, comma 3, della  legge  n.  152/2001,  il
quale ha, altresi', demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale la fissazione di modalita' e criteri per  la
stipula di apposite convenzioni tra gli istituti di  patronato  e  di
assistenza sociale e pubbliche amministrazioni  e  datori  di  lavoro
privati, per lo svolgimento di attivita' di informazione,  consulenza
e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro,
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
626, cosi' come modificato dall'art. 10  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, attuativo della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 3  febbraio  2000,  n.
42; 
  Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni; 
  Sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale  possono
stipulare   convenzioni   per   svolgere   attivita'   di   sostegno,
informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti  delle
pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni  e  con  gli
organismi comunitari ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  lettera  b),
della legge 30 marzo 2001, n. 152.  Le  predette  convenzioni  devono
essere  svolte  senza  scopo  di  lucro  con  rimborso  delle   spese
effettuate ai sensi dell'art. 10, comma  4,  della  citata  legge  n.
152/2001. 
  2. Le attivita' di cui al precedente comma, prestate ai soggetti di
cui all'art. 7, comma 1, della  legge  n.  152/2001,  sono  svolte  a
titolo gratuito. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale  svolgono,
altresi', attivita'  di  informazione,  consulenza  e  assistenza  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti  dei
lavoratori, delle pubbliche amministrazioni e dei  datori  di  lavoro
privati ai sensi dell' art. 10, comma 3, della legge 30  marzo  2001,
n. 152. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma  sono   espletate
gratuitamente nei confronti dei lavoratori e sulla base  di  apposite
tariffe emanate a norma del citato art. 10, comma  4,  nei  confronti
delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Ogni convenzione deve individuare i soggetti interessati, i loro
ruoli, le attivita' oggetto della convenzione, i tempi, le  modalita'
di esecuzione e di  rimborso  dei  costi  anche  forfettari  mediante
rendicontazione, i criteri  di  computo  del  rimborso  spese,  anche
attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le  relative  modalita'
di erogazione, i livelli  di  responsabilita'  e  di  garanzia  nello
svolgimento di tali attivita'. 
  2. Da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale  le
convenzioni  sono  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o   dai
soggetti individuati  e  autorizzati,  attraverso  procure  speciali,
sulla base delle rispettive norme statutarie. 
  3. I  criteri  per  definire  e  calcolare  i  rimborsi  spese,  da
considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, della legge  30  marzo
2001, n. 152, devono essere determinati in relazione  alla  tipologia
ed alle caratteristiche delle attivita' oggetto della convenzione con
riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi,  individuati  dalle
amministrazioni che propongono la convenzione. 
  4. Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli  organismi
comunitari devono essere  stipulate  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza dell'azione amministrativa. 
  Non possono essere stipulate convenzioni per svolgere attivita'  di
informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni  gia'
regolate dal decreto 10 ottobre  2008,  n.  193,  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e relativi allegati. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Le convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a  cura  degli
istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale,  alla  competente
Direzione provinciale del lavoro -  Servizio  ispezione  del  lavoro,
entro 30 giorni dalla data della stipula della convenzione stessa. 
  2. Con riferimento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,  le  convenzioni  stipulate  con  pubbliche
amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque  ha
il diritto di prenderne visione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 


 


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