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Disabili: piena deducibilità ai fini dell’IRAP

Con la risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004, l’Agenzia delle Entrate, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha affermato che per la determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP, sono deducibili tutte le spese relative al personale disabile in organico. Con tale interpretazione sono stati risolti i dubbi connessi all’esatta applicazione dell’art. 11, comma 1, lettera a, del D. L.vo n. 446/1997: sono, quindi deducibili i costi relativi ai lavoratori disabili assunti, ad esempio, sia con la legge n. 68/1999 che con la legge n. 482/1968 la quale, fino ad un certo periodo prevedeva “minorazioni fisiche riduttive della capacità lavorativa a partire dal 34% (ora, con l’attuale regime il grado di disabilità per i civili è del 46%.

la risoluzione n. 142/E