COVIP: disposizioni per parità di trattamento di genere nelle forme pensionistiche complementari collettive

 

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con la Deliberazione del 21 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, ha fornito le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.

 

 

DELIBERAZIONE 21 settembre 2011
Disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne
nelle forme pensionistiche complementari collettive. (11A12690) 
 
 
 
                           LA COMMISSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.  252  (di  seguito:
decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari; 
  Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005  in
base al quale la COVIP  esercita  la  vigilanza  su  tutte  le  forme
pensionistiche   complementari   anche   mediante   l'emanazione   di
istruzioni di carattere generale e particolare; 
  Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005,
il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza  la  COVIP  puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini
da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  (di  seguito:
decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari  opportunita'  tra
uomo e donna, e in particolare il Titolo I  del  Libro  III,  recante
disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro; 
  Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006,  recante  disposizioni  in
tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro; 
  Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  che  disciplina  il  divieto  di
discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e
individua le  condizioni  in  presenza  delle  quali  possono  essere
fissati  livelli  differenti  di  prestazioni  per  tenere  conto  di
elementi di calcolo attuariale  o  altri  elementi  differenziali  in
conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali  che  variano  a
seconda del sesso; 
  Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti
la costituzione e i compiti del Comitato nazionale  per  l'attuazione
dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e  lavoratrici,  istituito  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in  base  al  quale  i
contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida
e buone prassi  per  prevenire  tutte  le  forme  di  discriminazione
sessuale connesse al rapporto di lavoro; 
  Visto l'art. 55-quater del  decreto  n.  198/2006,  introdotto  dal
decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra  l'altro,
di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai  servizi
assicurativi; 
  Considerato che la vigilanza sulla  pertinenza  e  accuratezza  dei
dati  attuariali   e   statistici   utilizzati   dalle   imprese   di
assicurazione e' di competenza dell'ISVAP; 
  Rilevato che nell'ambito della  previdenza  complementare  vi  sono
forme  pensionistiche  che  erogano  le  prestazioni  avvalendosi  di
imprese  di  assicurazioni  e  altre  che  erogano   le   prestazioni
direttamente; 
  Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di  assicurazione
ricadano  sotto  il  disposto  dell'art.  55-quater  del  decreto  n.
198/2006; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dettare,  per   quanto   di   propria
competenza, disposizioni in materia di  parita'  di  trattamento  tra
uomini e donne nelle forme pensionistiche  complementari  collettive,
in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP  a  partire  dal  9  giugno
2011; 
 
                             A d o t t a 
                      le seguenti Disposizioni: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per: 
    a) «forme  pensionistiche  complementari  collettive»:  le  forme
indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252  del  2005
che abbiano iscritti attivi; 
    b)   «erogazione   diretta   delle   prestazioni»:   l'erogazione
effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di  imprese  di
assicurazione; 
    c)  "discriminazione  diretta   e   indiretta»:   le   situazioni
individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006; 
    d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di  parita'
di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto
n. 198/2006. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
      Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione 
             le condizioni di accesso e la contribuzione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n.
198/2006  e'  vietata,  con  riferimento  alle  forme  pensionistiche
complementari  collettive,  qualsiasi   discriminazione   diretta   o
indiretta tra  uomini  e  donne  per  quanto  riguarda  il  campo  di
applicazione di tali  forme,  le  relative  condizioni  di'  accesso,
l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi. 
  2. Non possono essere  pertanto  previste,  e  se  previste  devono
essere rimosse senza indugio,  le  eventuali  disposizioni,  criteri,
prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei  soggetti
che  possono  aderire  alle   farine   pensionistiche   complementari
collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonche'  le
regole in materia di determinazione della misura e delle modalita' di
versamento della contribuzione a carico del datore di  lavoro  e  del
lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per
taluni lavoratori in ragione del sesso o  che  potrebbero,  comunque,
mettere i lavoratori di un determinato  sesso  in  una  posizione  di
particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso. 
  3. Le forme pensionistiche complementari  collettive  informano  la
COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le  situazioni
di cui al comma 1, eventualmente sussistenti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Divieto di discriminazione in  materia  di  prestazioni,  trattamenti
           diversificati consentiti e obblighi di verifica 
 
  1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1,  lett.  c)  del  decreto  n.
198/2006  e'  vietata,  con  riferimento  alle  forme  pensionistiche
complementari collettive che eroghino  direttamente  le  prestazioni,
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne  per
quanto  riguarda  il  relativo   calcolo,   nonche'   le   condizioni
concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  nei   successivi   commi,   le   forme
pensionistiche complementari collettive che erogano  direttamente  le
prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per
rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti. 
  3. Le forme pensionistiche  complementari  collettive  che  erogano
direttamente  le  prestazioni  e  che,  rientrando  nelle   categorie
indicate dall'art. 30-bis, comma  2,  del  decreto  n.  198/2006,  si
avvalgono delle facolta' ivi previste sono tenute ad accertare che  i
trattamenti diversificati  siano  giustificati  sulla  base  di  dati
attuariali affidabili, pertinenti e accurati. 
  4.  Ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  della   predetta
condizione, le forme di cui al comma 3 sono  tenute  a  redigere,  in
allegato al  bilancio  tecnico,  un'apposita  relazione  nella  quale
attestano  che  l'utilizzo  del  fattore  sesso,  determinante  nella
valutazione  dei  rischi  effettuata  ai  fini  del   calcolo   delle
prestazioni  differenziate,  trova  fondamento  in  dati   attuariali
affidabili, pertinenti  e  accurati.  La  relazione,  redatta  da  un
attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e
delle fonti dei dati attuariali  impiegati  nella  determinazione  di
ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilita'. 
  5. Le forme pensionistiche complementari  collettive  che  rilevino
che l'utilizzo del  fattore  sesso,  per  una  o  piu'  categorie  di
prestazioni, non trovi  fondamento  in  dati  attuariali  affidabili,
pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60  giorni
dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte  o  che
intendono assumere per  eliminare  le  discriminazioni  eventualmente
rilevate. 
  6. Le forme pensionistiche  complementari  collettive  che  erogano
direttamente le prestazioni e che definiscono elementi  differenziali
ai sensi del  comma  3  ne  danno  informativa  agli  iscritti  e  ai
potenziali iscritti nelle forme ritenute piu' opportune. 
  7. In sede di prima applicazione delle  presenti  Disposizioni,  le
forme pensionistiche complementari  collettive  di  cui  al  comma  3
inoltrano  alla  COVIP,  entro  e  non  oltre  il  31  ottobre  2011,
un'apposita relazione, redatta conformemente  a  quella  indicata  al
precedente comma 4. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
          Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati 
 
  1. La COVIP  raccoglie,  pubblica  e  aggiorna  sula  proprio  sito
internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive
che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facolta'
di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n.  198/2006  e  i  dati
relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante
nel calcolo delle prestazioni. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                        Relazione della COVIP 
 
  1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale  per
l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di
opportunita'  tra  lavoratori  e  lavoratrici,  istituito  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sui  dati  relativi
all'utilizzo del sesso  quale  fattore  attuariale  determinante  nel
calcolo  di  prestazioni   differenziate   da   parte   delle   forme
pensionistiche complementari collettive che erogano  direttamente  le
prestazioni. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                  Pubblicazione e entrata in vigore 
 
  1.  Le  presenti  Disposizioni  sono  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul
sito  internet  dell'Autorita'  ed  entrano  in  vigore   il   giorno
successivo alla loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2011 
 
                                           Il Presidente: Finocchiaro         
      

 


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