Min.Interno: nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari

 

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del  Ministero dell'Interno, con la circolare n. 4660 del 28 ottobre 2008,  ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare per lavoratori extracomunitari ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

I nuovi requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare:

  1. Reddito: Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (maggiori dettagli nella circolare).

  2. Assicurazione sanitaria: Previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale (maggiori dettagli nella circolare).

I nuovi requisiti soggettivi:

  1. Coniuge: E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.

  2. Figli: Previsti particolari casi di ricongiungimento familiare con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.

  3. Genitori: E' ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.

  4. Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria: Ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del DNA.

Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

 

 

 

 La circolare n. 4660/2008

 

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