Min. Lavoro: chiarimenti sulle comunicazioni obbligatorie per le istituzioni scolastiche

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/II/0027825 del 27 novembre 2007, ha fornito gli indirizzi operativi relativamente agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro nel settore scolastico. Ciò in considerazione del'art. 2, comma 4, della Legge n. 176 del 25 ottobre 2007 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari).

 

Legge n. 176/2007

Art. 2 - comma 4

 

"Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro."

 

Nota ministeriale

 

per soggetti obbligati si intende tutte le istituzioni scolastiche, vale a dire tutti gli "istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie".

 

 

 

 

 La nota ministeriale

 

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