Consulta: la pronuncia sulla “legge Biagi"
Con sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005, la 
Corte Costituzionale , riunendo più procedimenti relativi a ricorsi presentati 
dalle Regioni Marche, Emilia – Romagna, Toscana, Basilicata e Provincia Autonoma 
di Trento contro alcuni aspetti della legge n. 30/2003 e del successivo D. L.vo 
n. 276/2003 ha affermato la piena costituzionalità delle norme impugnate, fatta 
eccezione dell’art. 22, comma 6 e dell’art. 60 del D. L.vo n. 276/2003.
La Consulta ha, sostanzialmente, affermato che la disciplina di qualsiasi 
rapporto di lavoro è di competenza esclusiva dello stato in quanto rientrante 
nel c.d. “ordinamento civile” riservato dall’art. 117 della Costituzione alla 
competenza esclusiva dello Stato.
Le uniche due disposizioni per le quali è stata dichiarata la illegittimità 
costituzionale sono:
a) l’art. 22, comma 6, del D. L.vo n. 276/2003 con il quale si affermava 
(riprendendo “in toto” quanto già contenuto nell’art. 2, comma 8, della legge n. 
196/1997) che “la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva 
di cui all’art. 4 – bis del D. L.vo n. 181/2000 (la vecchia riserva del “12%” in 
favore delle fasce deboli, abrogata a livello nazionale, e rinviata alle 
determinazioni regionali) non si applicano in caso di somministrazione”. Tale 
disposizione è stata cassata per carenza di delega;
b) l’art. 60 che ha disciplinato i tirocini estivi di orientamento. Tale 
disposizione prevedeva la possibilità di tirocini estivi nelle imprese con le 
modalità contenute nel D. M. n. 142/1998. La norma è stata cassata in quanto non 
pone in essere un rapporto di lavoro e non è preordinata alle assunzioni, ma 
attiene alla formazione professionale, la cui competenza esclusiva è riservata 
alle Regioni.
Il conrtenuto della pronuncia della Corte Costituzionale è estremamente 
esaustivo anche per i punti oggetto di doglianza non accolti e pertanto ad esso 
si rinvia.
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